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Author: marcella.agu
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INEO COMMUNITY INEO DAYS
Luglio 12, 2024

Astra Days: grande festa e raduno dei camion

ASTRA Servizi sta per celebrare un evento memorabile il 7 e 8 settembre 2024 presso la sua storica sede in Via della Motorizzazione 11/15 a Cuneo, Madonna dell’Olmo.
Non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per esplorare una vasta esposizione di mezzi storici e super cars, partecipare a workshop sull’autotrasporto, e godere di un ricco programma di intrattenimento musicale e spettacoli.

L’evento sarà inaugurato con la presenza di autorità e seguiranno due giorni intensi di attività. Il primo giorno, sabato 7 settembre, vedrà esibizioni di icone della musica come Den Harrow, Gazebo, Jo Squillo, e molti altri, culminando con uno spettacolo pirotecnico serale. Domenica 8 settembre continueranno i workshop e si terrà l’estrazione dei premi della lotteria.

Saranno disponibili servizi di bar e ristorazione per tutti i gusti, garantendo che visitatori e partecipanti possano godersi l’evento in pieno comfort. Per chi desidera partecipare al raduno di camion, è aperta la possibilità di registrarsi contattando Massimo al (+39) 389608802.

Per rimanere aggiornati sui dettagli e su eventuali aggiunte al programma, è consigliato seguire ASTRA Servizi sui social media.
Questo anniversario promette di essere un momento indimenticabile nella storia di ASTRA Servizi, celebrando mezzo secolo di dedizione al servizio dell’autotrasporto con un evento che si preannuncia spettacolare.

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INEO COMMUNITY INEO DAYS
Giugno 13, 2024

Save the date: celebrazione del 50° Anniversario di ASTRA Servizi

Quest’anno, ASTRA Servizi raggiunge un’importante traguardo: il 50° anniversario dalla sua fondazione. Per celebrare questo evento significativo, abbiamo il piacere di invitare clienti, soci, e appassionati del settore all’evento commemorativo che si terrà il 7 e 8 settembre presso la nostra storica sede. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare.

Programma dell’evento:

La celebrazione si svilupperà su due giorni ricchi di attività, includendo:

  • Ospiti speciali: figure chiave del settore e ospiti speciali interverranno per condividere esperienze e festeggiare assieme a noi
  • Cena e spettacoli: gli ospiti potranno godere di una cena curata nei dettagli e di una serie di spettacoli pensati per intrattenere e coinvolgere tutti i partecipanti

Perché partecipare?

Partecipare all’evento non solo vi offrirà l’opportunità di celebrare insieme a noi questi 50 anni di storia e successi, ma anche di immergervi in un ambiente ricco di opportunità e di apprendimento. È un momento per riflettere sui traguardi raggiunti e per discutere le future direzioni e innovazioni nel settore dell’autotrasporto.

Restate aggiornati

Per rimanere aggiornati su tutti i dettagli dell’evento, inclusi gli annunci degli ospiti speciali e il programma dettagliato delle giornate, vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook. Aggiorneremo regolarmente la pagina con tutte le informazioni necessarie per partecipare al meglio all’evento.

Vi aspettiamo numerosi il 7 e 8 settembre per due giorni di festeggiamenti. Venite a celebrare con noi il passato, il presente e il futuro di ASTRA Servizi, e a condividere questa importante pietra miliare.

Non perdete l’opportunità di far parte di questo momento storico! Seguiteci su Facebook per tutti gli aggiornamenti!

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SERVIZI
Giugno 7, 2024

ASTRA Servizi: un impegno continuo nell’innovazione e nel supporto alle imprese di autotrasporto

ASTRA Servizi si distingue nel settore dell’autotrasporto per il suo impegno costante nel fornire non solo servizi, ma vere e proprie soluzioni consulenziali e supporto attivo alle imprese. Siamo riconosciuti per la nostra capacità di combinare innovazione e tradizione, garantendo ai nostri clienti un servizio personalizzato e diretto.

Perché scegliere ASTRA Servizi?

Assistenza personalizzata: ogni cliente è importante per noi. Gestiamo ogni servizio con un approccio personale, assicurando una risposta efficace e tempestiva alle vostre esigenze.

Innovazione e tradizione: uniamo le tecnologie più avanzate con un metodo di comunicazione diretto, permettendoci di adattarci alle sfide del mercato e di rispondere dinamicamente.

Il tuo partner di fiducia nel settore dell’autotrasporto

Con un occhio sempre rivolto all’innovazione e all’espansione dei nostri servizi, ASTRA si posiziona come partner di fiducia per ogni azienda di autotrasporto, pronto a supportare la crescita e l’evoluzione del vostro business.

Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti!

ASTRA Servizi: innovazione e supporto che guidano il tuo successo

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LEGGE
Giugno 5, 2024

Nuovo decreto Autovelox: cosa cambia?

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024 il cosiddetto “Decreto Autovelox”, volto ad arginare-quantomeno secondo il disegno ministeriale- la pratica di posizionamento “a tappeto” di strumenti di rilevazione della velocità ad opera degli Enti Locali all’esclusivo fine di rimpinguare le casse pubbliche.

Va chiarito subito, però, che oggetto del nuovo testo licenziato dal Ministro Salvini è esclusivamente l’attività di contestazione differita dell’eccesso di velocità, tramite dispositivi fissi o mobili. Diversa regolamentazione è prevista, infatti, per l’utilizzo di postazioni mobili od a bordo di veicoli in movimento delle Autorità preposte al controllo che necessitano dell’operatore umano per il loro funzionamento, per cui si procede con la contestazione immediata.

Il “Decreto Autovelox” dispone che i dispositivi di rilevazione dovranno essere oggetto di segnalazione anticipata, tramite il posizionamento di idonea cartellonistica ad almeno 1 km di distanza. È importante sottolineare, tuttavia, come il nuovo testo ministeriale non prenda posizione sull’annosa tematica affrontata dalla recente pronuncia della Cassazione n. 10505/2024, in merito alla distinzione tra la procedura di omologazione ed approvazione dell’autovelox ed alla necessità che vengano entrambe esperite ai fini della legittimità della contestazione (unitamente al processo di taratura).

Allo scopo di regolamentare in maniera più organica la collocazione degli autovelox, il decreto rafforza, infine, i poteri sussistenti in capo ai Prefetti. Saranno gli stessi a determinare con idoneo provvedimento dove posizionare i dispositivi, con particolare attenzione alle aree interessate da un elevato tasso di incidentalità rilevato nell’ultimo quinquennio e dove risulti particolarmente difficile la contestazione immediata a causa di condizioni strutturali del luogo (quali ad esempio la presenza di più corsie per senso di marcia, tali da non consentire di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza).

Infine, le rilevazioni della velocità saranno effettuate tenendo conto dei limiti previsti per le diverse tipologie di strada. Più nel dettaglio, per le strade urbane il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada e comunque non inferiore ai 50 km/h. Previsione importante quest’ultima, volta ad impedire imposizioni arbitrarie ed eccessivamente “al ribasso” ad opera delle Autorità preposte al controllo.

Per le autostrade e strade extraurbane principali, invece, il limite massimo di velocità consentito non potrà comunque essere inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada.

Al fine di evitare contestazioni a catena sul medesimo tratto di percorrenza è prevista, inoltre, una distanza minima tra i singoli apparati di rilevazione della velocità, di cui la pianificazione prefettizia dovrà tenere conto ai fini del posizionamento dei singoli dispositivi, pena l’illegittimità delle multe irrogate.

L’obiettivo perseguito dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è dunque quello di ottimizzare l’utilizzo degli autovelox, dando la priorità al collocamento di strutture fisse invece di quelle mobili e perseguendo quale finalità principale quella di evitare incidenti, tramite il posizionamento di tali dispositivi in aree particolarmente sensibili, come ad esempio scuole, asili e presidi ospedalieri.

Ancora molte, tuttavia, le questioni cui il Decreto Ministeriale non dà risposta univoca e che, con tutta probabilità, sarà onere del versante giurisprudenziale dirimere. Si è già fatta menzione dei controlli che ad avviso degli Ermellini, pronunciatisi recentemente sul punto, devono essere effettuati sui dispositivi elettronici di rilevazione della velocità ai fini della legittimità delle contestazioni (approvazione, omologazione e taratura). Altro aspetto controverso è rappresentato, poi, dai requisiti ministeriali richiesti per la collocabilità di strutture fisse di rilevazione della velocità, poiché non è chiaro se la zona interessata debba essere soggetta ad un elevato livello d’incidentalità e caratterizzata dall’impossibilità od estrema difficoltà di contestazione immediata per via delle condizioni strutturali/di traffico oppure se siffatti requisiti possano sussistere anche in via alternativa.

Val bene ribadire, infine, che l’applicazione del Decreto Autovelox si estende anche ai dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del medesimo, i quali, laddove non conformi alle nuove disposizioni, andranno posizionati secondo le nuove regole entro un anno dall’entrata in vigore del testo ministeriale od in alternativa disinstallati. Eventuali verbali di contestazione elevati tramite apparecchi non in linea con i nuovi parametri saranno dunque passibili d’annullamento in sede giurisdizionale in quanto illegittimi.

 

 

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INEO COMMUNITY SERVIZI
Maggio 31, 2024

Scopri il nuovo ASTRA Point a Magliano Alpi: innovazione e sostenibilità nel rifornimento di Gasolio HVO e AdBlue

ASTRA Servizi è orgogliosa di annunciare l’apertura del suo nuovo punto di rifornimento, ASTRA Point, situato a Magliano Alpi, in Via Colle di Nava 24/I. Questa nuova stazione di servizio non solo arricchisce la nostra rete, ma rappresenta un’ulteriore passo avanti nella nostra missione di supportare la sostenibilità e l’innovazione nel settore del trasporto.

Innovazione e sostenibilità al tuo servizio

Il nuovo ASTRA Point è equipaggiato con moderne tecnologie per il rifornimento di Gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) e AdBlue, due soluzioni chiave per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli. Il Gasolio HVO è noto per la sua capacità di ridurre significativamente le emissioni di CO2 rispetto al diesel tradizionale, mentre AdBlue è un additivo che aiuta a diminuire le emissioni di ossidi di azoto dai gas di scarico.

Servizi H24 per una massima comodità

Uno degli aspetti più apprezzati di ASTRA Point è la disponibilità del servizio 24 ore su 24, che garantisce accessibilità e comodità a tutte le aziende. La possibilità di utilizzare la stessa chiavetta di rifornimento usata a Cuneo, il mantenimento di prezzi vantaggiosi e la facilità di accesso sono pensati per offrire un’esperienza utente senza pari.

Perché scegliere ASTRA Point a Magliano Alpi?

1. Sostenibilità: impegno verso carburanti ecologici che supportano la riduzione delle emissioni.
2. Convenienza: stessi prezzi e stessa chiavetta di rifornimento per una gestione semplificata delle tue esigenze di rifornimento.
3. Accessibilità: servizio disponibile 24 ore su 24 per adattarsi perfettamente al tuo programma di viaggio.
4. Ubicazione strategica: posizione ideale a Magliano Alpi, facilitando l’accesso per i trasportatori regionali e internazionali.

Visita il nuovo ASTRA Point

Ti invitiamo a visitare il nuovo ASTRA Point a Magliano Alpi per scoprire di persona i benefici dei nostri servizi innovativi e sostenibili. Se sei un professionista del settore trasporti in cerca di soluzioni ecocompatibili per il rifornimento, ASTRA Point è la tua destinazione ideale.

Per ulteriori informazioni sul nuovo punto di rifornimento o per qualsiasi domanda sui nostri servizi, non esitare a contattarci. ASTRA Servizi è qui per assisterti con soluzioni di rifornimento all’avanguardia che non solo soddisfano le tue esigenze operative, ma promuovono anche un futuro più verde.

Per saperne di più chiama in sede al numero 0171/413978 oppure clicca qui per scoprire come raggiungere il nuovo Astra Point: https://maps.app.goo.gl/33sJ8k7h1E2sqxhX9

ASTRA Servizi: guidiamo il cambiamento nel mondo dell’autotrasporto con te.

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INEO COMMUNITY SERVIZI
Maggio 14, 2024

Rivoluzione verde: la nuova direttiva Eurobollo e il futuro del trasporto pesante

Il trasporto su strada sta entrando in una nuova era con la recente revisione della Direttiva Eurobollo, che introduce importanti cambiamenti nella tassazione dei veicoli pesanti all’interno delle reti transeuropee. Questa riforma, oltre a modernizzare il sistema di tariffazione stradale, si pone al centro degli sforzi per promuovere la decarbonizzazione e il trasporto sostenibile. Ecco una panoramica dettagliata dei cambiamenti introdotti e di come influenzeranno il settore.

Cambiamenti Principali nella Tariffazione

La revisione della direttiva introduce un sistema di pedaggio basato non più sulla durata del viaggio, ma sui chilometri effettivamente percorsi. Questo significa che i costi saranno direttamente correlati all’uso delle infrastrutture, rendendo il sistema più equo e incentivando l’uso ottimale delle risorse viarie.

Incentivi per Veicoli Ecologici

Un altro pilastro della nuova direttiva è l’introduzione di tariffe ridotte per i veicoli a zero o basse emissioni. Questo sconto mira a accelerare la transizione verso un parco veicolare ecologico, supportando l’adozione di tecnologie più pulite tra gli autotrasportatori. Veicoli come camion elettrici, a idrogeno o altri autocarri che rispettano severi standard ambientali beneficeranno significativamente di questa politica.

Pedaggi Ecosensibili

La direttiva rende i pedaggi sensibili non solo alla distanza percorsa ma anche alle emissioni di CO2 e alle prestazioni ambientali del veicolo. Ciò significa che i veicoli più inquinanti saranno penalizzati attraverso costi maggiori, mentre quelli più efficienti saranno premiati. Tale approccio non solo stimola una rapida modernizzazione dei mezzi di trasporto pesanti ma anche contribuisce attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale del settore.

Obiettivi della Riforma

Gli obiettivi della riformata Direttiva Eurobollo sono chiari:

  • Uniformare la tariffazione stradale attraverso l’Europa per creare un mercato più coerente e prevedibile.
  • Finanziare infrastrutture stradali sostenibili che possano supportare il crescente bisogno di mobilità in modo ecocompatibile.
  • Ridurre il traffico e limitare l’usura delle infrastrutture esistenti, distribuendo più equamente il carico di traffico.
  • Supportare gli obiettivi climatici dell’UE, come la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso politiche di trasporto attente all’ambiente.

Impatto sul Settore

Questa riforma segna un passo significativo verso un trasporto più pulito e più giusto. Tuttavia, pone anche delle sfide per gli operatori del settore, che dovranno adeguare le loro flotte ai nuovi standard richiesti. Nonostante l’investimento iniziale possa essere significativo, i vantaggi a lungo termine e i risparmi operativi derivanti dall’uso di veicoli più efficienti e meno inquinanti compenseranno ampiamente i costi iniziali.

Conclusione

La nuova Direttiva Eurobollo è una componente fondamentale della strategia europea per un futuro sostenibile e rappresenta un modello di come le politiche ambientali possono essere integrate efficacemente con quelle economiche e di infrastruttura. Per maggiori informazioni sui dettagli della direttiva e per prepararsi ai cambiamenti, è possibile contattare ASTRA Servizi.

Mentre il settore si prepara a navigare in queste acque rinnovate, l’impegno verso un ambiente più pulito si mostra non solo necessario, ma anche vantaggioso economicamente, segnando così la strada per un futuro di trasporto sempre più verde.

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INEO COMMUNITY
Aprile 26, 2024

Migliora la sicurezza in azienda: iscriviti al corso RSPP con ASTRA Servizi

Nel panorama aziendale odierno, la sicurezza sul lavoro non è soltanto una responsabilità etica, ma anche una rigorosa esigenza legale. ASTRA Servizi offre un’opportunità imperdibile per tutte le aziende che vogliono garantire conformità alle normative e promuovere un ambiente di lavoro sicuro: i corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Perché scegliere il Corso RSPP di ASTRA Servizi?

1. Conformità Legale Il corso RSPP di ASTRA Servizi è scrupolosamente progettato per adempiere ai requisiti legali vigenti. Partecipando, assicuri che la tua azienda rispetti tutte le normative di sicurezza in vigore, evitando sanzioni e complicazioni legali che possono emergere da una non conformità.

2. Competenze Pratiche Non si tratta solo di teoria: i partecipanti acquisiranno competenze pratiche essenziali per gestire efficacemente la sicurezza sul lavoro. Il corso copre ampiamente i metodi per identificare, valutare e minimizzare i rischi, garantendo così un ambiente lavorativo più sicuro per tutti gli impiegati.

3. Flessibilità ASTRA Servizi ha strutturato corsi pensati sia per i nuovi incaricati RSPP che per coloro che necessitano di aggiornamenti sui loro precedenti certificati. Questo approccio flessibile permette a chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza precedente, di trovare il modulo formativo adatto alle proprie necessità.

Come Iscriversi?

Iscrizioni aperte! Non perdere l’opportunità di elevare gli standard di sicurezza della tua azienda. Per iscriversi ai corsi RSPP di ASTRA Servizi, contatta direttamente:

  • Email: stefano.fiorentino@astraservizi.it
  • Telefono: 0171 413978

Benefici della Formazione RSPP

Iscrivendoti al corso RSPP, non solo metti in sicurezza la tua azienda rispetto alle normative, ma contribuisci anche a creare una cultura della sicurezza che può significativamente ridurre gli infortuni sul lavoro e migliorare la produttività. Una formazione adeguata in questo campo è cruciale per:

  • Prevenire gli infortuni: Una migliore consapevolezza dei rischi e delle modalità di prevenzione riduce il numero degli incidenti.
  • Risparmiare sui costi: Minori sono gli infortuni, minori saranno i costi legati a fermi macchina, processi legali o sanzioni.
  • Valorizzare il personale: Investire in sicurezza è un chiaro segnale che l’azienda pone al centro la salute dei suoi lavoratori.

Impegna la Tua Azienda Verso una Maggiore Sicurezza

La decisione di iscriversi a un corso RSPP con ASTRA Servizi è un passo importante verso l’impegno aziendale nella protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Con la formazione adeguata, la tua azienda non solo sarà in regola con le normative, ma sarà anche un luogo di lavoro più sicuro e produttivo.

Non aspettare che gli incidenti accadano per prendere provvedimenti. Iscriviti ora e fai della sicurezza una priorità nella tua azienda!

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INEO COMMUNITY LEGGE
Aprile 23, 2024

La responsabilità del vettore nel trasporto merci

Tematica sempre attuale nell’ambito del trasporto merci è quella rappresentata dalla responsabilità vettoriale, ossia quella in cui incorre il trasportatore (cosiddetto vettore) in conseguenza della perdita (totale o parziale) o dell’avaria del carico. Per una maggiore chiarezza espositiva partiamo, però, dal dato normativo.

Per contratto di trasporto si intende, ai sensi dell’art. 1678 c.c., il contratto con il quale una parte (c.d. vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro. Il contratto di trasporto è dunque un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso ed a forma libera.

Il trasporto può essere individuale o cumulativo, quest’ultimo disciplinato dagli artt.1700 e seguenti del Codice Civile per quanto concerne il trasporto cose. Si ha trasporto cumulativo quando il medesimo viene assunto da più vettori successivi con unico contratto, da cui consegue una loro responsabilità solidale per l’esecuzione dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

L’art.1700, co.2 c.c. prevede, infatti, che “Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso”.

L’art.1701 c.c., tuttavia, a garanzia dei vettori successivi che non abbiano alcuna responsabilità nella produzione del danno, dispone che essi abbiano diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in altro atto separato, quale fosse lo stato delle cose da trasportare al momento della consegna. In assenza di dichiarazione, sussiste una presunzione di averle ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Il contratto di trasporto, come già evidenziato, è un negozio a forma libera. Il legislatore, tuttavia, ha previsto la possibilità di rilascio, ai soli fini probatori, sia da parte del mittente che da parte del vettore, di alcuni documenti, quali la lettera di vettura e la ricevuta di carico. Al momento della consegna del carico, la lettera di vettura deve essere consegnata dal vettore al destinatario, il quale avrà, in tal modo, la possibilità di controllare che le merci rispettino le indicazioni contenute nella stessa. La lettera di vettura deve essere sottoscritta dal mittente e rilasciata su richiesta del vettore e contenere, secondo quanto disposto dagli artt.1684, co.1 e 1683, co.1 c.c., le condizioni convenute, il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati e gli estremi necessari per l’esecuzione del trasporto. Qualora il mittente voglia modificare le condizioni di trasporto (c.d. contrordine) è necessario che egli esibisca al vettore il duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico e vi faccia annotare le nuove indicazioni che poi verranno sottoscritte dal vettore stesso (art.1685, co.2 c.c.).

In relazione alla responsabilità del vettore nel trasporto di cose, il legislatore ha predisposto un’apposita disciplina a seconda che si tratti di impedimenti e di ritardi nell’esecuzione del trasporto o di impedimenti alla riconsegna od, infine, di perdita o avaria delle merci trasportate.

Nella prima ipotesi – impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore –il dettato codicistico prescrive al vettore di tenere determinati comportamenti: richiesta di istruzioni al mittente, custodia delle cose ed eventuale vendita delle stesse secondo un preciso procedimento previsto dall’art. 1686, commi 1 e 2 c.c. Ne consegue che, in tal caso, il vettore ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute (art.1686, co.3 c.c.). Se il trasporto è già iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione al percorso compiuto, salvo che l’interruzione non sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito. In tal caso, non potendo più essere eseguito il trasporto, il contratto verrà risolto ai sensi dell’art. 1463 c.c.

Nella seconda ipotesi – impedimenti alla riconsegna – qualora il destinatario sia irreperibile, rifiuti o ritardi nel chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente. Nell’ipotesi in cui sorga una controversia tra più destinatari in merito alla riconsegna o alle modalità di quest’ultima o se il destinatario ritarda nel ricevere le cose trasportate, il vettore non ha più l’obbligo di chiedere istruzioni al mittente. Egli potrà, dunque, liberarsi dell’obbligazione tramite il deposito o con la vendita della merce, informando di ciò il mittente.

Infine, la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria delle cose. Ai sensi dell’art.1693, co.1 c.c. “Il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.

Occorre comprendere meglio come vadano interpretati i termini di “perdita” o “avaria”. Nel concetto di “perdita” si fanno rientrare ipotesi di varia natura come la riconsegna delle merci a chi non ne ha diritto, la loro distruzione delle cose, la spedizione in un luogo diverso od ancora la riconsegna di cosa diversa. La perdita, poi, può essere totale o parziale. Nel primo caso il vettore non riconsegna affatto le cose ricevute; nel secondo si ha una diminuzione nel numero o nella quantità di merci consegnate rispetto a quelle spedite. In caso di assenza di deroghe pattizie alla disciplina codicistica, previste dai contraenti nei termini di un eventuale aggravamento della responsabilità vettoriale, nonché di dolo o colpa grave in capo al vettore ovvero ai suoi dipendenti o preposti od ancora a soggetti terzi di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, si applica il limite quantitativo di cui all’art. 1696 c.c. e di cui all’art. 23, paragrafo 3, della CMR del 1956. Più nel dettaglio, i limiti normativamente stabiliti al risarcimento del danno per perdita od avaria delle cose trasportate sono nei termini di 1 Euro per ogni kg di merce persa od avariata per i trasporti nazionali terresti (ex art. 1696 c.c.) o di 8,33 unità di conto per ogni kg di merce persa od avariata per quelli internazionali su strada rientranti nell’ambito di applicabilità della Convenzione di Ginevra del 1956 (ex art. 23, paragrafo 3, CMR).

Per quanto concerne il trasporto merci internazionale, infatti, con l’avvento dell’Unione Europea, si è avvertita con maggiore intensità l’esigenza di uniformità di trattamento della relativa disciplina normativa. I trasporti transnazionali per tale ragione sono regolati in larga misura da Convenzioni internazionali idonee a disciplinarne gli aspetti salienti. La giurisprudenza assicura, poi, la prevalenza del diritto internazionale privato sulle norme nazionali, per gli aspetti non pattiziamente regolati. Il trasporto di merci internazionale su strada, in particolare, è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1956 (c.d. C.M.R.), come successivamente modificata nel 1978.

Affinché possa configurarsi il trasporto internazionale di merci e si rientri dunque nell’ambito di applicabilità della suddetta CMR, tuttavia, é necessario che il trasporto si realizzi tra Paesi differenti di cui almeno uno aderente alla suddetta Convenzione.

La Convenzione di Ginevra (CMR) è stata, peraltro, oggetto di trattazione nel precedente articolo di Norme su Ruote dal titolo “Svolta al digitale: anche in Italia arriva l’E-CMR”, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

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LEGGE
Aprile 5, 2024

Svolta al digitale: arriva in Italia l’E-CMR

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema dell’estensione dell’obbligo RCA

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.03.2024 la Legge di ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione CMR (Protocollo e-CMR), introdotto nel 2008, che permette l’utilizzo e la trasmissione della lettera di vettura in formato elettronico.

La lettera di vettura elettronica (E-CMR) contiene tutte le informazioni obbligatorie di quella cartacea e presenta funzionalità aggiuntive, quali la possibilità di allegare documenti e di autenticazione tramite firma elettronica; potenziando così l’efficienza e la visibilità del processo di trasporto, semplificando e riducendo i tempi per l’accesso e il recupero dei dati, consentendo la rapidità di risposta in occasione dei controlli da parte delle autorità preposte e migliorando in generale la qualità della filiera distributiva. Per chiarezza espositiva, però, facciamo un passo indietro.

La Convenzione che regola i contratti di trasporto internazionale su strada si abbrevia generalmente con la sigla CMR, acronimo di Convention des Marchandises par Route.

Stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, è stata resa esecutiva in Italia nel 1960 e successivamente modificata con il Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia nel 1982.

Il fine perseguito con la Convenzione è quello di regolare in modo uniforme le condizioni del contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con particolare attenzione ai documenti di trasporto ed alle obbligazioni delle parti coinvolte nel contratto.

La Convenzione, fatto salve alcune eccezioni, disciplina ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricezione della merce e quello previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno aderente alla Convenzione.

La Convenzione trova anche applicazione nei trasporti combinati e nel trasporto intermodale, a patto che non si effettui, però, la cosiddetta “rottura” del carico, da intendersi come trasbordo di merce da una modalità di trasporto ad un’altra.

Le norme della Convenzione devono considerarsi, peraltro, prevalenti rispetto a quelle vigenti nei singoli Stati firmatari.

Il CMR elettronico (e-CMR), promosso dall’IRU, invece, è stato introdotto soltanto nel 2008 tramite il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR. Come si è detto, oltre a contenere tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea e ad avere lo stesso valore probatorio, presenta funzionalità aggiuntive, come la possibilità di allegare documenti e foto e l’autenticazione tramite firma elettronica.

L’e-CMR ha indubbi vantaggi in termini di costi, perché elimina l’uso della carta, nonché di trasparenza, consentendo la trasmissione di informazioni più accurate in tempo reale ed è utilizzabile per i trasporti internazionali effettuati tra i Paesi firmatari (al momento 30).

Attraverso il Progetto “e-CMR Italy”, promosso da Unioncamere e Uniontrasporti e realizzato tra il 2022 e il 2023, è stato, del resto, possibile testarne sul campo il funzionamento, valutarne i benefici ed elaborare alcune linee guida per superare possibili elementi critici. Oggi diventa fondamentale svolgere attività di informazione e divulgazione per garantirne una rapida e diffusa adozione da parte delle imprese italiane.

Nel testo normativo recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che “La lettera di vettura elettronica (ECMR) viene emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del contratto di trasporto, tramite trasmissione elettronica, che contiene informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati”.

L’e-CMR è compilata e resa disponibile sui dispositivi mobili dell’autista per la registrazione dell’ora e del luogo di partenza/arrivo e può contenere eventuali note sullo stato del carico, inclusi anche allegati come foto e documentazione, mentre la firma per la presa o l’avvenuta consegna della merce sarà integralmente digitalizzata.

Trattasi di svolta al digitale in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 1056/2020, parte integrante del cosiddetto Pacchetto Mobilità, il quale ha previsto la digitalizzazione delle informazioni nel settore del trasporto merci, atta a consentire un più agevole scambio di informazioni tra operatori economici e tra questi e le autorità competenti, tramite piattaforma EFTI.

La recente ratifica operata dall’Italia del Protocollo Addizionale sull’E-CMR dovrebbe dunque tradursi, nell’ottica del legislatore, in uno snellimento delle procedure di controllo merci, anche se per conoscere i dettagli tecnico-operativi si dovrà attendere l’emanazione di ulteriori decreti attuativi.

Se hai dubbi o domande contatta direttamente il legale all’indirizzo mail: giulia.dadone@astraservizi.it o al  numero 0171/413978!

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LEGGE
Marzo 29, 2024

Estensione dell’obbligo RCA per i veicoli adibiti al trasporto

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema dell’estensione dell’obbligo RCA

Forse pochi sanno che il Decreto Legislativo n. 184/2023 ha apportato significative modifiche al Codice delle Assicurazioni Private, estendendo la portata dell’obbligo assicurativo RCA, ora previsto per:

-qualsiasi veicolo a motore circolante sul suolo (non su rotaia) con velocità superiore ai 25 Km/h od un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

– per qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo a motore con velocità superiore ai 25 km/h, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

-per i veicoli elettrici individuati con apposito Decreto Ministeriale, ancora in corso di emanazione.

L’obbligo assicurativo in discorso, dunque, scatta a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, del terreno (privato o pubblico) o dal fatto che il veicolo sia fermo od in movimento, perché a rilevare è la semplice idoneità alla circolazione del mezzo.

L’inosservanza comporta le sanzioni di cui all’art. 193 Codice della Strada, ossia il pagamento di una somma ricompresa tra 866 e 3.464 Euro, il sequestro cautelare del mezzo ed in caso di mancata attivazione della polizza e pagamento della sanzione, la confisca amministrativa del veicolo. Diversamente, per le violazioni commesse in zone con accesso limitato a soggetti autorizzati, scatta esclusivamente la sanzione pecuniaria.

Sono esentati dall’obbligo esclusivamente i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via permanente o temporanea, da un provvedimento delle Autorità (ad esempio fermo amministrativo), quelli inidonei come mezzo di trasporto e quelli la cui circolazione è sospesa per volontà del proprietario (con obbligo di costui di comunicarlo formalmente alla propria Compagnia Assicurativa), secondo quanto previsto dall’art. 122bis Codice delle Assicurazioni Private.

Nell’ultima ipotesi, il periodo di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Compagnia Assicurativa, da effettuarsi a cura del proprietario del veicolo (o dell’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di leasing) entro 10 giorni prima della sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità. La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati dei veicoli assicurati e l’impresa di assicurazione ne dà tempestiva notizia all’assicurato.

Sono stati altresì aumentati i massimali di garanzia, che passano ad Euro 6.450.000 per sinistro per danni alle persone e ad Euro 1.300.000 per sinistro per danni a cose.

Ai sensi del nuovo art. 144bis Codice delle Assicurazioni Private, inoltre, se il rimorchio dispone di un’assicurazione RCA separata, in caso di sinistro il danneggiato può presentare richiesta di indennizzo direttamente alla Compagnia che ha assicurato il rimorchio, se il veicolo trainante non può essere identificato.

Sul punto, inoltre, è stata recentemente diramata una circolare interpretativa della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, la quale ha chiarito che:

– per i rimorchi l’obbligo assicurativo scatta anche quando non sono agganciati ad altro veicolo, considerato che la normativa di nuovo conio estende l’ambito di operatività della RCA al cosiddetto “rischio statico”;

– ciò che fa scattare l’obbligo assicurativo è la funzione naturale del veicolo alla circolazione, ragion per cui l’obbligo in questione non sorge se il mezzo è impiegato in attività diverse dalla circolazione, come nel caso dell’autogru nel momento in cui sollevi o sposti carichi tramite il braccio meccanico.

La circolare in commento chiarisce altresì che i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo in questione sono soltanto quelli azionati esclusivamente da forza meccanica, che devono avere una velocità di progetto massima superiore ai 25 km orari od un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari, nonché che l’obbligo scatta a prescindere dalle ulteriori caratteristiche tecniche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo od in movimento e ricomprende altresì i veicoli utilizzati esclusivamente in zone con accesso soggetto a restrizioni.

 

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