Noleggio senza conducente: cosa prevede il codice della strada?
Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema del noleggio senza conducente
La locazione senza conducente è figura contrattuale estremamente diffusa nel settore dell’autotrasporto.
La disciplina normativa di riferimento è stata recentemente modificata con il D.L. n. 69/2023, convertito con L. n. 103/2023, con cui è stato novellato l’art. 84 Codice della Strada. Il legislatore nazionale, infatti, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2022/738 del 6 aprile 2022, adottata in modifica della precedente ed ormai vetusta Direttiva CE 2006/1 del 28.01.2006.
Possono essere oggetto di locazione senza conducente nell’ambito del trasporto merci su strada veicoli quali autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati e trattori (categoria quest’ultima inserita con la riforma del 2023. In virtù dell’operata liberalizzazione normativa della locazione senza conducente, l’impresa locatrice può essere anche estera, purché stabilita in altro Stato Membro UE ed i mezzi noleggiati possono essere adibiti sia al trasporto internazionale che a quello nazionale, ivi comprese le operazioni di cabotaggio.
Non risulta possibile, tuttavia, locare veicoli da imprese che effettuano attività di trasporto in conto proprio, stante il vincolo di destinazione del veicolo previsto dall’art. 88 Codice della Strada.
Risulta abolito il limite di tonnellaggio massimo per i mezzi oggetto di locazione senza conducente, originariamente previsto in 6 tonnellate, ora normativamente previsto soltanto per i mezzi adibiti al trasporto eccezionale. Ciò si traduce nella possibilità di immatricolazione dei veicoli di cui sopra per uso terzi noleggio senza conducente senza alcun limite di massa. Tuttavia, l’utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è ammesso soltanto qualora i predetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate.
Tramite la novella legislativa in commento il legislatore, tuttavia, pone altresì delle condizioni di legittimità ben precise. Il contenuto del contratto di locazione, ad esempio, deve limitarsi alla messa a disposizione del veicolo, senza possibilità di contestuale stipula di un contratto di servizio, concluso con la stessa impresa, riguardante il personale di guida, il mezzo noleggiato deve essere messo a disposizione in via esclusiva all’impresa locataria per l’intera durata del contratto (non essendo dunque configurabile il sub-noleggio o la locazione a più imprese in contemporanea). Il veicolo locato, infine, deve essere guidato da conducenti in forza all’impresa utilizzatrice e non si può dunque fare ricorso a personale alle dipendenze dell’impresa locatrice.
Quanto alla documentazione che va conservata a bordo del mezzo ed esibita in caso di controlli delle Autorità preposte, l’art. 84 Codice della Strada prevede il contratto di noleggio (od estratto autenticato del medesimo) e qualora il conducente non sia il soggetto locatario del veicolo medesimo, altresì il contratto di lavoro di quest’ultimo (o estratto autenticato del medesimo):
Per quanto riguarda le imprese in conto terzi locatarie iscritte al REN-Albo Autotrasporto è stato altresì previsto l’obbligo di registrazione dei veicoli noleggiati senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto, sull’applicativo REN-NOLEGGI, con termine per l’adempimento fissato inizialmente al 15.01.2024 e successivamente prorogato al 15.07.2024. In ragione della suddetta proroga, la previsione normativa ai sensi della quale la registrazione in REN-Noleggi deve avvenire prima dell’uso del veicolo costituirà un vincolo da quando diverrà obbligatoria la suddetta registrazione (i.e. dal 16 luglio 2024). Fino al 15 luglio 2024 resta ferma la facoltà dell’impresa di procedere alla registrazione sia dopo sia prima dell’inizio dell’utilizzo del veicolo.
Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità finanziaria (necessario al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Autotrasporto) i veicoli oggetto di locazione senza conducente-mentre per l’impresa locataria comportano l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, se incapiente- comporteranno una corrispondente riduzione del valore dell’idoneità finanziaria per l’impresa locatrice, che pertanto -nel caso si tratti di impresa di autotrasporto- ha facoltà di dimostrare l’idoneità finanziaria, per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale.
I rimorchi e i semirimorchi locati sono oggetto di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi (al pari dei veicoli a motore) ma non rientrano, da soli, nel computo dell’idoneità finanziaria, incidendo –in aumento o diminuzione- sulla stessa esclusivamente i veicoli a motore.
Quanto alle sanzioni previste per l’inosservanza della disciplina normativa, l’art. 46 L. 298/74 (norma volta a reprimere il trasporto abusivo) si applicherà all’utilizzo per effettuare un trasporto in conto terzi di un veicolo acquisito in locazione senza conducente immatricolato per uso proprio (in virtù del rimando operato dall’art. 88 Codice della Strada). Il novellato art. 84 Codice della Strada, inoltre, prevede ulteriori sanzioni, ai sensi del riformulato comma 7bis, in caso di utilizzo del mezzo ad opera del personale dell’impresa locatrice, di mancato rispetto dell’esclusività del contratto di noleggio, nonché delle altre condizioni poste dal legislatore con la riforma del 2023.
Altresì l’utilizzazione in locazione senza conducente di veicoli ad uso speciale di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, nonché di veicoli per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva superiore a 6 tonnellate è sottoposta a sanzione pecuniaria ai sensi del comma 7 dell’art. 84 Codice della Strada.
