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Author: marcella.agu
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INEO COMMUNITY LEGGE
Marzo 21, 2024

Noleggio senza conducente: cosa prevede il codice della strada?

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema del noleggio senza conducente

La locazione senza conducente è figura contrattuale estremamente diffusa nel settore dell’autotrasporto.

La disciplina normativa di riferimento è stata recentemente modificata con il D.L. n. 69/2023, convertito con L. n. 103/2023, con cui è stato novellato l’art. 84 Codice della Strada. Il legislatore nazionale, infatti, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2022/738 del 6 aprile 2022, adottata in modifica della precedente ed ormai vetusta Direttiva CE 2006/1 del 28.01.2006.

Possono essere oggetto di locazione senza conducente nell’ambito del trasporto merci su strada veicoli quali autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati e trattori (categoria quest’ultima inserita con la riforma del 2023. In virtù dell’operata liberalizzazione normativa della locazione senza conducente, l’impresa locatrice può essere anche estera, purché stabilita in altro Stato Membro UE ed i mezzi noleggiati possono essere adibiti sia al trasporto internazionale che a quello nazionale, ivi comprese le operazioni di cabotaggio.

Non risulta possibile, tuttavia, locare veicoli da imprese che effettuano attività di trasporto in conto proprio, stante il vincolo di destinazione del veicolo previsto dall’art. 88 Codice della Strada.

Risulta abolito il limite di tonnellaggio massimo per i mezzi oggetto di locazione senza conducente, originariamente previsto in 6 tonnellate, ora normativamente previsto soltanto per i mezzi adibiti al trasporto eccezionale. Ciò si traduce nella possibilità di immatricolazione dei veicoli di cui sopra per uso terzi noleggio senza conducente senza alcun limite di massa. Tuttavia, l’utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è ammesso soltanto qualora i predetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate.

Tramite la novella legislativa in commento il legislatore, tuttavia, pone altresì delle condizioni di legittimità ben precise. Il contenuto del contratto di locazione, ad esempio, deve limitarsi alla messa a disposizione del veicolo, senza possibilità di contestuale stipula di un contratto di servizio, concluso con la stessa impresa, riguardante il personale di guida, il mezzo noleggiato deve essere messo a disposizione in via esclusiva all’impresa locataria per l’intera durata del contratto (non essendo dunque configurabile il sub-noleggio o la locazione a più imprese in contemporanea). Il veicolo locato, infine, deve essere guidato da conducenti in forza all’impresa utilizzatrice e non si può dunque fare ricorso a personale alle dipendenze dell’impresa locatrice.

Quanto alla documentazione che va conservata a bordo del mezzo ed esibita in caso di controlli delle Autorità preposte, l’art. 84 Codice della Strada prevede il contratto di noleggio (od estratto autenticato del medesimo) e qualora il conducente non sia il soggetto locatario del veicolo medesimo, altresì il contratto di lavoro di quest’ultimo (o estratto autenticato del medesimo):

Per quanto riguarda le imprese in conto terzi locatarie iscritte al REN-Albo Autotrasporto è stato altresì previsto l’obbligo di registrazione dei veicoli noleggiati senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto, sull’applicativo REN-NOLEGGI, con termine per l’adempimento fissato inizialmente al 15.01.2024 e successivamente prorogato al 15.07.2024. In ragione della suddetta proroga, la previsione normativa ai sensi della quale la registrazione in REN-Noleggi deve avvenire prima dell’uso del veicolo costituirà un vincolo da quando diverrà obbligatoria la suddetta registrazione (i.e. dal 16 luglio 2024). Fino al 15 luglio 2024 resta ferma la facoltà dell’impresa di procedere alla registrazione sia dopo sia prima dell’inizio dell’utilizzo del veicolo.

Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità finanziaria (necessario al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Autotrasporto) i veicoli oggetto di locazione senza conducente-mentre per l’impresa locataria comportano l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, se incapiente- comporteranno una corrispondente riduzione del valore dell’idoneità finanziaria per l’impresa locatrice, che pertanto -nel caso si tratti di impresa di autotrasporto- ha facoltà di dimostrare l’idoneità finanziaria, per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale.

I rimorchi e i semirimorchi locati sono oggetto di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi (al pari dei veicoli a motore) ma non rientrano, da soli, nel computo dell’idoneità finanziaria, incidendo –in aumento o diminuzione- sulla stessa esclusivamente i veicoli a motore.

Quanto alle sanzioni previste per l’inosservanza della disciplina normativa, l’art. 46 L. 298/74 (norma volta a reprimere il trasporto abusivo) si applicherà all’utilizzo per effettuare un trasporto in conto terzi di un veicolo acquisito in locazione senza conducente immatricolato per uso proprio (in virtù del rimando operato dall’art. 88 Codice della Strada). Il novellato art. 84 Codice della Strada, inoltre, prevede ulteriori sanzioni, ai sensi del riformulato comma 7bis, in caso di utilizzo del mezzo ad opera del personale dell’impresa locatrice, di mancato rispetto dell’esclusività del contratto di noleggio, nonché delle altre condizioni poste dal legislatore con la riforma del 2023.

Altresì l’utilizzazione in locazione senza conducente di veicoli ad uso speciale di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, nonché di veicoli per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva superiore a 6 tonnellate è sottoposta a sanzione pecuniaria ai sensi del comma 7 dell’art. 84 Codice della Strada.

 
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LEGGE
Marzo 15, 2024

Il cabotaggio: cenni normativi

Il cabotaggio stradale è l’ammissione ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro UE ad opera di vettori non residenti che eseguono quindi trasporti interni in un Paese UE diverso da quello in cui essi sono stabiliti. A decorrere dal 2021 è ammesso al “cabotaggio” in un singolo Stato Membro, sebbene con limiti più stringenti, anche un Paese terzo.

L’attività si svolge in base alla licenza comunitaria, che deve essere presente, in copia conforme, a bordo del veicolo di massa superiore a 2,5 t.

Il cabotaggio, tuttavia, va eseguito nel rispetto della normativa generale UE e delle disposizioni particolari vigenti nello Stato in cui avviene il cabotaggio, come applicate ai vettori nazionali, relative alle condizioni del contratto di trasporto, alle masse e dimensioni dei veicoli, ai trasporti di particolari categorie di merci (pericolose, deperibili, animali vivi, ecc.), ai tempi di guida e di riposo, etc.

Qualora il conducente sia cittadino di un Paese non appartenente all’area UE e non soggiornante di lungo periodo di uno Stato UE, deve essere munito, oltre che delle abilitazioni alla guida (patente, CQC, ecc.), anche dell’attestato del conducente, al fine di esercitare attività di cabotaggio internazionale.

Un vettore di merci per conto terzi è autorizzato ad effettuare operazioni di trasporto in cabotaggio a condizione che:

  1. Sia titolare di una licenza comunitaria;
  2. Sia giunto nello Stato membro all’interno del quale intende esercitare il cabotaggio avendo precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere avuto origine in un altro Stato membro comunitario o extra UE. Il cabotaggio può avere inizio solo dopo l’ultimo scarico delle merci trasportate nel trasporto internazionale. A seguito del trasporto internazionale con cui il vettore è entrato nello Stato membro, possono essere effettuati al massimo tre trasporti nell’arco dei sette giorni successivi. Decorso tale periodo di tempo il mezzo deve uscire dello Stato membro nel quale non è stabilito.

L’art. 8 del Regolamento CE 2020/1055 ha introdotto il cosiddetto periodo di raffreddamento: un trasportatore non è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo e nello stesso Stato membro nei quattro giorni successivi al completamento del precedente trasporto di cabotaggio eseguito con le regole sopra descritte. Si tratta di una disposizione opportunamente introdotta al fine di evitare che, soprattutto nelle aree più prossime ai confini, si renda possibile eseguire con facilità una serie di trasporti internazionali consecutivi con successivi trasporti in cabotaggio che, di fatto, consentirebbero di attuare un’attività di cabotaggio permanente o continua. Di conseguenza, la disposizione non pregiudica il diritto di effettuare i tre trasporti di cabotaggio consecutivi nello Stato membro ospitante nei sette giorni successivi a un trasporto internazionale in entrata, a condizione, però, che siano trascorsi quattro giorni dall’ultimo scarico nel precedente periodo di trasporti di cabotaggio effettuati in tale Stato membro.

In tema di sanzioni, va menzionato l’art. 46bis L. n. 298/1974, il quale recita:

“Qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1072/2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000 a Euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi”.

Conseguentemente, in caso di controllo su strada di un veicolo addetto al trasporto di cabotaggio, qualora manchi la copia conforme della licenza comunitaria, la lettera di vettura internazionale CMR comprovante il precedente trasporto in ingresso che legittima lo svolgimento dell’attività di cabotaggio od ancora la documentazione relativa ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, la sanzione irrogata sarà ai sensi del predetto art. 46bis L. n. 298/74.

Medesimo trattamento sanzionatorio riceverà, inoltre, l’eventuale superamento del numero di viaggi consentiti in regime di cabotaggio od ancora l’esibizione della documentazione sovra descritta che dovesse risultare incompleta.

Va ricordato, inoltre, che a far data dal febbraio 2022, le Aziende i cui autisti effettuano operazioni di trasporto in regime di cabotaggio in Stati membri diversi quello in cui ha sede l’impresa saranno tenute ad effettuare le dichiarazioni di legge previste in tema di distacco dei conducenti.

Trattasi di censimento dei lavoratori interessati e dei viaggi da effettuarsi sulle piattaforme dedicate, rispettivamente, della Commissione Europea (unitaria per tutti gli Stati Membri UE) e dell’INPS, attività da effettuarsi con anticipo rispetto all’inizio dell’attività di trasporto interessata, pena l’irrogazione di sanzioni molto severe.

A cura di Giulia Dadone

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LEGGE
Marzo 7, 2024

Divieti di circolazione per i veicoli pesanti – disciplina normativa

Il Ministero dei Trasporti, come di consueto, ha pubblicato con Decreto il calendario 2024 relativo ai divieti di circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti con massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate.

Il cosiddetto “Decreto Divieti” è un provvedimento ministeriale che viene emanato ogni anno, all’interno del quale è inserito il calendario dei giorni in cui i mezzi pesanti non possono circolare.

Sul summenzionato provvedimento ministeriale si incardinano i singoli provvedimenti prefettizi, i quali recepiscono nel territorio di riferimento quanto statuito a livello nazionale, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 6 del Codice della Strada (di seguito CdS).

Ne deriva pertanto che le singole Prefetture, alla luce del provvedimento pubblicato dal Ministero, emanano ogni anno un proprio provvedimento relativo al territorio di loro competenza, con il quale indicano le giornate di divieto, nonché la regolamentazione delle ipotesi di circolazione in deroga ai suddetti divieti e le modalità di richiesta delle autorizzazioni che permettano comunque la circolazione in deroga durante i giorni di divieto.

Il MIT, infatti, individua alcune ipotesi di deroga che prendono quale riferimento la categoria merceologica trasportata oppure la provenienza o la destinazione del veicolo, per le quali i divieti non trovano applicazione, oppure sono regolati in maniera differente.

Il cosiddetto “Decreto Divieti” interessa la circolazione dei veicoli su tutte le strade al di fuori dei centri urbani, così come individuate dall’art. 2 CdS.

In particolare, nella definizione normativa di strade extraurbane rientrano:

– le Autostrade;

– le Strade extraurbane.

Ne deriva pertanto che sono interessate alle suddette limitazioni esclusivamente le strade sul territorio nazionale al di fuori dei centri abitati.

I divieti di circolazione ministeriali si applicano ai veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, ai veicoli di dimensioni eccezionali, ovvero impegnati in trasporti in condizioni di eccezionalità (qualunque sia la loro massa complessiva), ai veicoli adibiti al trasporto di alcune merci pericolose (classe 1 e 7) ed ai trattori stradali di massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Per i trattori stradali, quando viaggiano isolati, la massa di riferimento da considerare a tali fini è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

Quanto alle sanzioni previste dal CdS, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottemperi ai divieti ministeriali è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (ricompresa tra 430 e 1730 Euro) ed alla sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 4 mesi (con sospensione della carta di circolazione del veicolo di pari durata).

Per motivi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza è possibile, tuttavia, inoltrare alla Prefettura la richiesta di circolazione in deroga, nei casi e secondo le modalità indicate dallo stesso Decreto ministeriale (si citi ad esempio, il trasporto di alimenti per animali da allevamento o di prodotti agricoli non rientranti nelle categorie soggette ad esenzione o per comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche).

I soggetti interessati, almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza, possono presentare le istanze alla Prefettura della Provincia di partenza del viaggio oppure del luogo dove ha sede l’impresa, l’istanza di autorizzazione.

Si precisa che la Prefettura, al fine del rilascio della citata autorizzazione in deroga, deve necessariamente esaminare e valutare le condizioni della richiesta, pertanto è fondamentale allegare specifica documentazione che comprovi dette necessità.

L’inizio del viaggio può avvenire solo ed esclusivamente se la Prefettura competente ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione in deroga.

Son previste esenzioni dall’osservanza dei divieti in oggetto per particolari categorie di veicoli, quali quelli appartenenti ad enti pubblici (ad es. Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, etc) od adibiti al servizio pubblico (ad esempio fornitura di acqua, nettezza urbana, etc) od ancora rientranti in particolari tipologie (ad es. autocisterne adibite al trasporto di liquidi alimentari).

Sono altresì previste esenzioni per casi particolari normativamente tipizzati, relativi ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione (limitatamente ai giorni feriali e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali), per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedano l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa ed ancora per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

A bordo del veicolo deve sempre trovarsi la documentazione necessaria per poter dimostrare la sussistenza dell’ipotesi eccezionale ed i veicoli devono essere muniti, inoltre, di idonea cartellonistica dai requisiti dimensionali previsti nel dettaglio dal Decreto ministeriale annuale.

I divieti di circolazione in esame non trovano applicazione neppure per i veicoli che trasportano esclusivamente alcune tipologie di merci, anche se circolano scarichi (ad esempio prodotti ad uso medico, prodotti in regime di ATP, animali vivi, etc).

Particolari disposizioni sono, poi, previste per le merci pericolose, in particolare per le materie esplosive, nonché per i materiali radioattivi di cui alle classi n. 1-7 ADR Merci.

Il Decreto ministeriale annuale, infine, prevede generalmente alcune ipotesi di agevolazioni in ordine all’applicazione dei divieti, a seconda della destinazione o della provenienza del veicolo.

Infatti, nel caso il mezzo provenga o sia diretto all’estero, oppure verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia), gli orari di divieto della circolazione subiscono delle modifiche in ordine all’inizio e/o alla fine del divieto, con conseguente anticipo della sua fine o posticipo del suo inizio dalle due alle quattro ore.

Vanno, altresì, menzionate le disposizioni ad hoc previste per il trasporto intermodale.

Per trasporto intermodale si intende il trasferimento di merce organizzata in unità di traffico intermodali “UTI” (le più diffuse sono i container) da una punto di prelievo a una destinazione finale mediante l’utilizzo di due o più tipologie di mezzi di trasporto.

Alla luce della natura della logistica che attiene alla suddetta categoria di trasporti, il “Decreto Divieti” dispone da prassi alcune deroghe in ordine agli orari di inizio e di fine del divieto a seconda della tipologia di viaggio e/o dei mezzi di trasporto utilizzati.

 

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LEGGE
Febbraio 29, 2024

Conducente senza CQC: quali sono le conseguenze di legge?

E’ noto che in caso di controlli di polizia, siano previste sanzioni amministrative severe per il conducente sprovvisto di CQC. Quello che molti ignorano, però, è che siano previste conseguenze anche per l’azienda proprietaria del mezzo, tra cui il fermo amministrativo del veicolo per 60/90 giorni. E’ bene, dunque, prestare particolare attenzione alla validità della CQC del personale viaggiante, per evitare conseguenze particolarmente pesanti per gli affari commerciali. Per maggiore chiarezza, tuttavia, val bene soffermarsi sulle definizione generale della cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC) e sull’apparato sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

La CQC (Carta di qualificazione del conducente, appunto), introdotta dall’Unione Europea con la Direttiva 200/59/CE è un documento di idoneità alla guida di cui devono essere in possesso i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone/cose titolari delle patenti di guida di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E o DE. Ha valenza quinquennale e va successivamente rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore.

Quanto alle sanzioni previste dal Codice della Strada in materia, vanno menzionate:

-l’art.126, comma 11, ai sensi del quale al conducente con CQC scaduta di validità viene irrogata una multa ricompresa tra 158 e 638 Euro, con contestuale ritiro del titolo abilitativo scaduto (solo se su supporto separato dalla patente in corso di validità), nel caso in cui venga sorpreso a circolare senza svolgere attività professionale di autotrasporto cose o se titolare di patente non italiana. L’azienda proprietaria del mezzo risulta responsabile in solido per la sanzione pecuniaria riportata dal proprio dipendente ai sensi dell’art. 196 CdS. Soltanto se il trasgressore è munito di patente di guida italiana e di CQC (scaduta) attestata dal codice 95 sul retro della stessa ed è sorpreso a circolare nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni e ciò anche se di proprietà di soggetto diverso dal trasgressore (in ipotesi, l’azienda presso cui il medesimo lavora come dipendente), od addirittura a sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, se la violazione risulta reiterata. In quest’ultimo caso, la sanzione pecuniaria risulta, peraltro, molto più severa (si applicano gli importi previsti dall’art. 216 comma 6 CdS) ed anche in questo caso è prevista la responsabilità in solido dell’azienda ex art. 196 CdS;

– art. 116 commi 16-18, ai sensi del quale al conducente alla guida senza possesso della CQC (perché mai conseguita) viene irrogata una sanzione pecuniaria ricompresa tra 408 e 1634 Euro, in relazione alla quale l’azienda proprietaria del mezzo è responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 CdS, con conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. All’azienda proprietaria del mezzo, inoltre, può essere irrogata altresì una sanzione amministrativa ricompresa tra i 397 ed i 1592 Euro a titolo di incauto affidamento (ai sensi del comma 14 del predetto articolo).

Caso diverso è infine quello previsto dall’art. 180, commi 5 e 7 CdS, che disciplina l’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia stato fermato dalle Autorità senza CQC al seguito (pur avendola conseguita): in quest’ipotesi al trasgressore, multato con sanzione ricompresa tra 42 e 173 Euro, viene consentita l’esibizione, presso gli uffici di polizia, del documento in originale entro il termine indicato dall’Autorità. Soltanto in caso di inottemperanza, al soggetto verrà irrogata un’ulteriore sanzione per l’inottemperanza all’ordine di esibizione (comma 8), da cui consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza originaria del documento da presentare (in questo caso, ai sensi del summenzionato art. 116 CdS).

In conclusione, alla luce del quadro normativo dianzi evidenziato, è opportuno che il datore di lavoro si assicuri che i propri autisti effettuino viaggi su strada con una CQC in corso di validità, al fine di evitare conseguenze economicamente non trascurabili.

Avv. Giulia Dadone

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INEO COMMUNITY
Febbraio 28, 2024

Quest’anno ASTRA Servizi festeggia un’importante traguardo!

Quest’anno è speciale per ASTRA Servizi: festeggiamo il nostro 50° anniversario dall’avvio dell’attività. Da mezzo secolo, siamo un punto di riferimento nel settore dei servizi per il trasporto e la logistica, con una presenza ininterrotta nella nostra storica sede in Via della Motorizzazione 11/15 a Cuneo.

Abbiamo da sempre dato un impegno costante verso l’eccellenza, in questi 50 anni, ASTRA Servizi ha mantenuto un impegno verso l’innovazione e l’aggiornamento dei servizi. La nostra mission è sempre stata quella di offrire soluzioni rapide ed efficienti, adattandoci alle mutevoli esigenze del mercato e garantendo un servizio di alta qualità.

La nostra storia è segnata da un percorso di crescita e miglioramento continui. La fedeltà dei nostri clienti e la dedizione del nostro team hanno reso possibile raggiungere questo importante traguardo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire un servizio celere ed efficace, un valore che ci ha guidato in questi anni e che continuerà a essere la nostra bussola per il futuro.

Mentre celebriamo il passato, guardiamo con entusiasmo al futuro. Continueremo a lavorare per essere sempre un passo avanti, portando innovazione e competenza nel settore. Il nostro impegno è di rimanere un partner di fiducia per le imprese di autotrasporto e per tutti i nostri clienti.

Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere ASTRA Servizi ciò che è oggi. Siamo orgogliosi di questi primi 50 anni e siamo entusiasti per ciò che ci riserverà il futuro.

Unitevi a noi nel celebrare questo importante traguardo!
Rimanete aggiornati per scoprire tutte le novità per quest’anno.

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LEGGE
Febbraio 22, 2024

Obbligo di registrazione sull’applicativo REN – Noleggi – Chiarimenti ministeriali

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema del noleggio veicoli!

Con la circolare prot. n. 25355 del 17/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto l’onere di registrazione sull’applicativo “REN – Noleggi” dei contratti di noleggio senza conducente per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte al REN. Essendosi posti alcuni dubbi interpretativi, il MIT ha recentemente diramato un’ulteriore circolare, con cui offre risposta ai seguenti problemi applicativi:

1) SULLA PROROGA AL 15 LUGLIO 2024 DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI VEICOLI LOCATI
Fermo l’obbligo di registrazione su REN-Noleggi entro la data del 15.07.2024, di tutti i contratti di locazione stipulati sino alla predetta data e più nel dettaglio, di ogni veicolo disponibile a noleggio in virtù degli stessi, è dunque irrilevante che la data di stipula sia o meno anteriore al 20 novembre 2023 -data dell’avvio in esercizio dell’applicativo REN-Noleggi- o al 15 gennaio 2024 -termine originariamente previsto per l’obbligo di registrazione e poi prorogato al 15.07.2024. Va specificato, inoltre, che il principio secondo cui la registrazione su REN-Noleggi deve avvenire prima dell’utilizzo del veicolo costituirà un vincolo a partire dal 16 luglio 2024. Fino al 15 luglio 2024, invece, l’impresa locataria potrà procedere alla registrazione sia prima che dopo l’inizio dell’utilizzo del mezzo. Anche per le modifiche della locazione rilevanti ai fini della registrazione (annullamento, cessazione anticipata o proroga della locazione) valgono indicazioni analoghe a quelle di cui sopra e cioè non vi è un termine definito entro il quale è necessario procedere alla registrazione nell’applicativo, ma è dirimente che quanto registrato sull’applicativo corrisponda all’effettiva situazione giuridica. Pertanto l’impresa locataria dovrà provvedere a registrare su “REN-Noleggi” le suddette modifiche della locazione, anche per essere tutelata dal punto di vista giuridico dalle conseguenze derivanti dalla mancata corrispondenza tra il dato reale e quanto registrato. Sono soggetti alla registrazione al REN-Noleggi anche i rimorchi ed i semirimorchi.

2) SULL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Al fine di semplificare gli adempimenti in carico alle imprese, se -per ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione (i.e. l’iscrizione al REN)- l’impresa dispone di un solo veicolo e quest’ultimo è detenuto a titolo di locazione senza conducente, non è necessario che il contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La durata residua del medesimo dovrà, tuttavia, essere pari ad almeno sei mesi.

3) SULL’IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AI FINI DELLA LOCAZIONE
In seguito alla modifica normativa dell’art. 84 CdS operata nel 2023, l’utilizzo in conto proprio dei veicoli presi a noleggio è ammesso qualora i suddetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Inoltre, la novella legislativa ha introdotto la possibilità per l’impresa di noleggio, che non sia un’impresa di autotrasporto in conto terzi, di poter dare in locazione veicoli indipendentemente dal loro tonnellaggio. Ciò premesso, perché possa essere locato, il veicolo deve essere immatricolato per uso terzi, con conseguente impossibilità di noleggiare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio.

4) SU REQUISITO DI STABILIMENTO E LICENZA COMUNITARIA IN CASO DI VEICOLO IN LOCAZIONE
Fermo l’obbligo di registrazione su REN-Noleggi entro la data del 15.07.2024, di tutti i contratti di locazione stipulati sino a tale data e più nel dettaglio, di ogni veicolo disponibile a titolo di locazione (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di quello che consente l’accesso alla professione), a partire dal 16 luglio 2024 non si potrà ottenere il rilascio della licenza comunitaria se l’impresa dispone solo di un veicolo in locazione e quest’ultimo non è stato registrato nell’applicativo “REN-Noleggi”.

5) SUL REQUISITO DELL’IDONEITA’ FINANZIARIA
Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità finanziaria, mentre per l’impresa locataria i veicoli oggetto di locazione comportano l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, se incapiente, per l’impresa locatrice comporteranno una corrispondente riduzione dello stesso e pertanto -nel caso si tratti di impresa di autotrasporto- la medesima ha facoltà di dimostrare l’idoneità finanziaria per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale. I rimorchi e i semirimorchi locati, inoltre, sono oggetto di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi (al pari dei veicoli a motore) ma non rientrano, da soli, nel computo dell’idoneità finanziaria, per il quale rilevano soltanto i veicoli a motore.

6) SULLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A BORDO DEL MEZZO
L’identificativo di registrazione all’applicativo “REN-Noleggi, ossia il codice generato una volta ultimata la pratica di censimento, non rientra tra la documentazione necessaria da conservare a bordo del mezzo in caso di controlli ad opera delle Autorità preposte. Vanno invece conservati sul mezzo il contratto di noleggio ed il contratto di lavoro del conducente, laddove il medesimo non coincida con il soggetto locatario del medesimo, ai sensi del comma 4quater dell’art. 84 CdS.

 
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SERVIZI
Febbraio 21, 2024

Diesel HVOlution: la rivoluzione verde del nostro ASTRA Point

Da qualche mese ASTRA Servizi ha introdotto il Diesel HVOlution presso il nostro ASTRA Point in Via della Motorizzazione 11/15 a Cuneo, disponibile alle corsie 6 e 7. Questo carburante innovativo rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno verso la sostenibilità e la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per quali motivi bisognerebbe sceglierlo?

  • È un carburante innovativo e sostenibile: Il Diesel HVOlution è un prodotto creato interamente da materie prime rinnovabili. Utilizziamo oli esausti di frittura, grassi animali, oli vegetali provenienti da colture in terreni marginali (per non competere con la filiera alimentare), e persino residui della produzione cosmetica. Questo approccio garantisce che il carburante sia 100% rinnovabile.
  • Contribuire alla decarbonizzazione: La scelta di ASTRA Servizi di offrire Diesel HVOlution è guidata dalla nostra visione di supportare una mobilità più pulita e sostenibile, compreso il settore del trasporto pesante. L’utilizzo di questo biocarburante può ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli tra il 60% e il 90%, un contributo significativo nella lotta al cambiamento climatico.
  • Perché scegliere l’HVOlution? Il Diesel HVOlution non è solo una scelta ecologica, ma è anche un’azione concreta per contribuire oggi alla riduzione dell’impatto ambientale. La sua disponibilità presso ASTRA Point rende facile per i nostri clienti fare una scelta responsabile senza compromettere la qualità e l’efficienza del carburante.

Per saperne di più sul Diesel HVOlution e su come può beneficiare la tua azienda, contatta il nostro team di esperti al numero 0171 413978 o invia una email a info@astraservizi.it. ASTRA Servizi è qui per guidarti verso un futuro più verde e sostenibile!

Unisciti a noi in questa rivoluzione verde e fai la tua parte per un mondo più pulito!

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LEGGE
Febbraio 15, 2024

Mancanza a bordo di copia conforme della licenza comunitaria? Configura il cd “Trasporto abusivo”, ai sensi dell’art. 46 della L. n. 298/74.

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema della licenza comunitaria!

E’ ormai diffusa la prassi recentemente adottata delle Forze dell’Ordine preposte ai controlli su strada di elevare la sanzione prevista dall’art. 46 L. n. 298/74 per il cd “Trasporto abusivo” anche nell’ipotesi in cui il conducente non esibisca copia certificata della licenza comunitaria non perché mai ottenuta, bensì perché semplicemente non a bordo del veicolo durante quel trasporto merci, il quale, val bene ricordato, deve essere transnazionale (in ambito UE o zona SEE) ed effettuato con veicolo di massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate. La sanzione in oggetto non può essere evitata neppure tramite l’esibizione successiva del documento presso gli Uffici dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Questo rigore sanzionatorio deriva da una recente pronuncia della Cassazione, la quale ha di fatto capovolto l’orientamento giurisprudenziale pregresso.

L’equiparazione in punto sanzione tra il mancato rilascio di copia conforme della licenza comunitaria e la sua mera assenza a bordo del veicolo al momento del controllo sarebbe giustificata, secondo la Suprema Corte, dalle previsioni di cui al Regolamento CE n. 1072/2009, che stabiliscono l’obbligo di conservare sul mezzo la copia conforme del titolo abilitativo. Non farlo, seppure per semplice dimenticanza, si traduce, dunque, nella violazione della normativa comunitaria, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (dall’importo minimo di Euro 4.130) e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi previsti per il cd. “Trasporto Abusivo”, ossia esercitato in assenza di rilascio della licenza comunitaria o di copia conforme della stessa.

L’impugnativa del relativo verbale di contestazione, tuttavia, risulta possibile in taluni casi (errori ed imprecisioni nella verbalizzazione ad opera dell’Autorità preposta al controllo), ma soltanto se non si è già corrisposta la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata o se la si corrisponde facendo verbalizzare agli operanti che il pagamento avviene “a titolo di cauzione”, riservandosi così il diritto di ricorrere al Giudice di Pace od al Prefetto territorialmente competente.

 

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INEO COMMUNITY
Febbraio 14, 2024

Formazione nel settore dell’autotrasporto con ASTRA Servizi

ASTRA Servizi si impegna a fornire ai suoi associati corsi di formazione professionale d’eccellenza nel settore autotrasporto. Offriamo formazione a prezzi competitivi grazie all’accesso a vari fondi di finanziamento, rendendo l’apprendimento sia accessibile che pratico per imprese e autisti.

Vasta gamma di corsi!
I nostri corsi coprono aree cruciali come:

  • Aggiornamento per il rinnovo della CQC.
  • Acquisizione e rinnovo del patentino ADR.
  • Formazione per l’accesso alla professione autotrasportatore.
  • Sicurezza sul lavoro.

In aggiunta, offriamo corsi avanzati sui tempi di guida, riposo e gestione del cronotachigrafo, in conformità con il Reg. UE 165/2014. Questi programmi sono progettati per aumentare la conoscenza teorica e pratica degli autisti, garantendo la sicurezza e l’efficienza.

Quali sono i benefici della formazione con ASTRA Servizi?
Associarsi ad ASTRA Servizi significa avere accesso a una formazione di qualità, che non solo soddisfa gli obblighi normativi, ma arricchisce anche le competenze professionali nel settore. I nostri corsi aiutano le imprese a rimanere aggiornate, competitive e sicure.

Per maggiori informazioni sui nostri corsi di formazione e per iniziare il tuo percorso di crescita professionale, visita il sito di ASTRA Servizi. Cresci con noi nel mondo dell’autotrasporto!
Contattaci al 0171413978 oppure via email all’indirizzo stefano.fiorentino@astraservizi.it.

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LEGGE
Febbraio 8, 2024

Il numero di patente inserito erroneamente sulla carta tachigrafica non è sanzionabile

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema della divergenza numerica sulla carta tachigrafica che non è sanzionabile! Scopri di più nell’articolo!

Astra Servizi è sempre attenta alle evoluzioni normative che influenzano il settore dei trasporti, con l’obiettivo di tenere i propri soci sempre informati e al sicuro da possibili sanzioni. Una recente vicenda ha evidenziato un tema di grande rilevanza: l’erronea indicazione del numero di patente sulla carta tachigrafica.

Il caso in breve
Un autista, sanzionato per la divergenza tra il numero della patente di guida e quello sulla carta tachigrafica, ha vinto il reclamo presso la Commissione UE. Questo esito ribadisce che la carta tachigrafica serve primariamente all’identificazione del conducente attraverso un codice univoco, e non per il numero di patente, che può cambiare nel tempo.

Il supporto di ASTRA Servizi
In qualità di alleato dei propri soci, Astra Servizi mette in luce l’importanza di questa decisione e come essa influisce sulla vostra attività. La nostra avvocata interna, Giulia Dadone, è a disposizione per offrire consulenza su questo e altri temi legali relativi al settore. Per approfondimenti o consulenze, è possibile contattarla via email a giulia.dadone@astraservizi.it.

Questo aggiornamento sottolinea l’importanza di restare aggiornati sulle normative e di avvalersi di supporto legale qualificato. Astra Servizi, attraverso la figura professionale dell’avv. Giulia Dadone, si impegna a fornire questo supporto, rafforzando il proprio ruolo di partner affidabile per tutti i soci. Continuate a seguire il nostro sito per altre novità e non esitate a contattarci per ogni necessità.

Avv. Giulia Dadone 

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