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Author: marcella.agu
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INEO COMMUNITY SERVIZI
Maggio 31, 2024

Scopri il nuovo ASTRA Point a Magliano Alpi: innovazione e sostenibilità nel rifornimento di Gasolio HVO e AdBlue

ASTRA Servizi è orgogliosa di annunciare l’apertura del suo nuovo punto di rifornimento, ASTRA Point, situato a Magliano Alpi, in Via Colle di Nava 24/I. Questa nuova stazione di servizio non solo arricchisce la nostra rete, ma rappresenta un’ulteriore passo avanti nella nostra missione di supportare la sostenibilità e l’innovazione nel settore del trasporto.

Innovazione e sostenibilità al tuo servizio

Il nuovo ASTRA Point è equipaggiato con moderne tecnologie per il rifornimento di Gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) e AdBlue, due soluzioni chiave per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli. Il Gasolio HVO è noto per la sua capacità di ridurre significativamente le emissioni di CO2 rispetto al diesel tradizionale, mentre AdBlue è un additivo che aiuta a diminuire le emissioni di ossidi di azoto dai gas di scarico.

Servizi H24 per una massima comodità

Uno degli aspetti più apprezzati di ASTRA Point è la disponibilità del servizio 24 ore su 24, che garantisce accessibilità e comodità a tutte le aziende. La possibilità di utilizzare la stessa chiavetta di rifornimento usata a Cuneo, il mantenimento di prezzi vantaggiosi e la facilità di accesso sono pensati per offrire un’esperienza utente senza pari.

Perché scegliere ASTRA Point a Magliano Alpi?

1. Sostenibilità: impegno verso carburanti ecologici che supportano la riduzione delle emissioni.
2. Convenienza: stessi prezzi e stessa chiavetta di rifornimento per una gestione semplificata delle tue esigenze di rifornimento.
3. Accessibilità: servizio disponibile 24 ore su 24 per adattarsi perfettamente al tuo programma di viaggio.
4. Ubicazione strategica: posizione ideale a Magliano Alpi, facilitando l’accesso per i trasportatori regionali e internazionali.

Visita il nuovo ASTRA Point

Ti invitiamo a visitare il nuovo ASTRA Point a Magliano Alpi per scoprire di persona i benefici dei nostri servizi innovativi e sostenibili. Se sei un professionista del settore trasporti in cerca di soluzioni ecocompatibili per il rifornimento, ASTRA Point è la tua destinazione ideale.

Per ulteriori informazioni sul nuovo punto di rifornimento o per qualsiasi domanda sui nostri servizi, non esitare a contattarci. ASTRA Servizi è qui per assisterti con soluzioni di rifornimento all’avanguardia che non solo soddisfano le tue esigenze operative, ma promuovono anche un futuro più verde.

Per saperne di più chiama in sede al numero 0171/413978 oppure clicca qui per scoprire come raggiungere il nuovo Astra Point: https://maps.app.goo.gl/33sJ8k7h1E2sqxhX9

ASTRA Servizi: guidiamo il cambiamento nel mondo dell’autotrasporto con te.

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INEO COMMUNITY SERVIZI
Maggio 14, 2024

Rivoluzione verde: la nuova direttiva Eurobollo e il futuro del trasporto pesante

Il trasporto su strada sta entrando in una nuova era con la recente revisione della Direttiva Eurobollo, che introduce importanti cambiamenti nella tassazione dei veicoli pesanti all’interno delle reti transeuropee. Questa riforma, oltre a modernizzare il sistema di tariffazione stradale, si pone al centro degli sforzi per promuovere la decarbonizzazione e il trasporto sostenibile. Ecco una panoramica dettagliata dei cambiamenti introdotti e di come influenzeranno il settore.

Cambiamenti Principali nella Tariffazione

La revisione della direttiva introduce un sistema di pedaggio basato non più sulla durata del viaggio, ma sui chilometri effettivamente percorsi. Questo significa che i costi saranno direttamente correlati all’uso delle infrastrutture, rendendo il sistema più equo e incentivando l’uso ottimale delle risorse viarie.

Incentivi per Veicoli Ecologici

Un altro pilastro della nuova direttiva è l’introduzione di tariffe ridotte per i veicoli a zero o basse emissioni. Questo sconto mira a accelerare la transizione verso un parco veicolare ecologico, supportando l’adozione di tecnologie più pulite tra gli autotrasportatori. Veicoli come camion elettrici, a idrogeno o altri autocarri che rispettano severi standard ambientali beneficeranno significativamente di questa politica.

Pedaggi Ecosensibili

La direttiva rende i pedaggi sensibili non solo alla distanza percorsa ma anche alle emissioni di CO2 e alle prestazioni ambientali del veicolo. Ciò significa che i veicoli più inquinanti saranno penalizzati attraverso costi maggiori, mentre quelli più efficienti saranno premiati. Tale approccio non solo stimola una rapida modernizzazione dei mezzi di trasporto pesanti ma anche contribuisce attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale del settore.

Obiettivi della Riforma

Gli obiettivi della riformata Direttiva Eurobollo sono chiari:

  • Uniformare la tariffazione stradale attraverso l’Europa per creare un mercato più coerente e prevedibile.
  • Finanziare infrastrutture stradali sostenibili che possano supportare il crescente bisogno di mobilità in modo ecocompatibile.
  • Ridurre il traffico e limitare l’usura delle infrastrutture esistenti, distribuendo più equamente il carico di traffico.
  • Supportare gli obiettivi climatici dell’UE, come la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso politiche di trasporto attente all’ambiente.

Impatto sul Settore

Questa riforma segna un passo significativo verso un trasporto più pulito e più giusto. Tuttavia, pone anche delle sfide per gli operatori del settore, che dovranno adeguare le loro flotte ai nuovi standard richiesti. Nonostante l’investimento iniziale possa essere significativo, i vantaggi a lungo termine e i risparmi operativi derivanti dall’uso di veicoli più efficienti e meno inquinanti compenseranno ampiamente i costi iniziali.

Conclusione

La nuova Direttiva Eurobollo è una componente fondamentale della strategia europea per un futuro sostenibile e rappresenta un modello di come le politiche ambientali possono essere integrate efficacemente con quelle economiche e di infrastruttura. Per maggiori informazioni sui dettagli della direttiva e per prepararsi ai cambiamenti, è possibile contattare ASTRA Servizi.

Mentre il settore si prepara a navigare in queste acque rinnovate, l’impegno verso un ambiente più pulito si mostra non solo necessario, ma anche vantaggioso economicamente, segnando così la strada per un futuro di trasporto sempre più verde.

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INEO COMMUNITY
Aprile 26, 2024

Migliora la sicurezza in azienda: iscriviti al corso RSPP con ASTRA Servizi

Nel panorama aziendale odierno, la sicurezza sul lavoro non è soltanto una responsabilità etica, ma anche una rigorosa esigenza legale. ASTRA Servizi offre un’opportunità imperdibile per tutte le aziende che vogliono garantire conformità alle normative e promuovere un ambiente di lavoro sicuro: i corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Perché scegliere il Corso RSPP di ASTRA Servizi?

1. Conformità Legale Il corso RSPP di ASTRA Servizi è scrupolosamente progettato per adempiere ai requisiti legali vigenti. Partecipando, assicuri che la tua azienda rispetti tutte le normative di sicurezza in vigore, evitando sanzioni e complicazioni legali che possono emergere da una non conformità.

2. Competenze Pratiche Non si tratta solo di teoria: i partecipanti acquisiranno competenze pratiche essenziali per gestire efficacemente la sicurezza sul lavoro. Il corso copre ampiamente i metodi per identificare, valutare e minimizzare i rischi, garantendo così un ambiente lavorativo più sicuro per tutti gli impiegati.

3. Flessibilità ASTRA Servizi ha strutturato corsi pensati sia per i nuovi incaricati RSPP che per coloro che necessitano di aggiornamenti sui loro precedenti certificati. Questo approccio flessibile permette a chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza precedente, di trovare il modulo formativo adatto alle proprie necessità.

Come Iscriversi?

Iscrizioni aperte! Non perdere l’opportunità di elevare gli standard di sicurezza della tua azienda. Per iscriversi ai corsi RSPP di ASTRA Servizi, contatta direttamente:

  • Email: [email protected]
  • Telefono: 0171 413978

Benefici della Formazione RSPP

Iscrivendoti al corso RSPP, non solo metti in sicurezza la tua azienda rispetto alle normative, ma contribuisci anche a creare una cultura della sicurezza che può significativamente ridurre gli infortuni sul lavoro e migliorare la produttività. Una formazione adeguata in questo campo è cruciale per:

  • Prevenire gli infortuni: Una migliore consapevolezza dei rischi e delle modalità di prevenzione riduce il numero degli incidenti.
  • Risparmiare sui costi: Minori sono gli infortuni, minori saranno i costi legati a fermi macchina, processi legali o sanzioni.
  • Valorizzare il personale: Investire in sicurezza è un chiaro segnale che l’azienda pone al centro la salute dei suoi lavoratori.

Impegna la Tua Azienda Verso una Maggiore Sicurezza

La decisione di iscriversi a un corso RSPP con ASTRA Servizi è un passo importante verso l’impegno aziendale nella protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Con la formazione adeguata, la tua azienda non solo sarà in regola con le normative, ma sarà anche un luogo di lavoro più sicuro e produttivo.

Non aspettare che gli incidenti accadano per prendere provvedimenti. Iscriviti ora e fai della sicurezza una priorità nella tua azienda!

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INEO COMMUNITY LEGGE
Aprile 23, 2024

La responsabilità del vettore nel trasporto merci

Tematica sempre attuale nell’ambito del trasporto merci è quella rappresentata dalla responsabilità vettoriale, ossia quella in cui incorre il trasportatore (cosiddetto vettore) in conseguenza della perdita (totale o parziale) o dell’avaria del carico. Per una maggiore chiarezza espositiva partiamo, però, dal dato normativo.

Per contratto di trasporto si intende, ai sensi dell’art. 1678 c.c., il contratto con il quale una parte (c.d. vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro. Il contratto di trasporto è dunque un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso ed a forma libera.

Il trasporto può essere individuale o cumulativo, quest’ultimo disciplinato dagli artt.1700 e seguenti del Codice Civile per quanto concerne il trasporto cose. Si ha trasporto cumulativo quando il medesimo viene assunto da più vettori successivi con unico contratto, da cui consegue una loro responsabilità solidale per l’esecuzione dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

L’art.1700, co.2 c.c. prevede, infatti, che “Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso”.

L’art.1701 c.c., tuttavia, a garanzia dei vettori successivi che non abbiano alcuna responsabilità nella produzione del danno, dispone che essi abbiano diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in altro atto separato, quale fosse lo stato delle cose da trasportare al momento della consegna. In assenza di dichiarazione, sussiste una presunzione di averle ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Il contratto di trasporto, come già evidenziato, è un negozio a forma libera. Il legislatore, tuttavia, ha previsto la possibilità di rilascio, ai soli fini probatori, sia da parte del mittente che da parte del vettore, di alcuni documenti, quali la lettera di vettura e la ricevuta di carico. Al momento della consegna del carico, la lettera di vettura deve essere consegnata dal vettore al destinatario, il quale avrà, in tal modo, la possibilità di controllare che le merci rispettino le indicazioni contenute nella stessa. La lettera di vettura deve essere sottoscritta dal mittente e rilasciata su richiesta del vettore e contenere, secondo quanto disposto dagli artt.1684, co.1 e 1683, co.1 c.c., le condizioni convenute, il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati e gli estremi necessari per l’esecuzione del trasporto. Qualora il mittente voglia modificare le condizioni di trasporto (c.d. contrordine) è necessario che egli esibisca al vettore il duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico e vi faccia annotare le nuove indicazioni che poi verranno sottoscritte dal vettore stesso (art.1685, co.2 c.c.).

In relazione alla responsabilità del vettore nel trasporto di cose, il legislatore ha predisposto un’apposita disciplina a seconda che si tratti di impedimenti e di ritardi nell’esecuzione del trasporto o di impedimenti alla riconsegna od, infine, di perdita o avaria delle merci trasportate.

Nella prima ipotesi – impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore –il dettato codicistico prescrive al vettore di tenere determinati comportamenti: richiesta di istruzioni al mittente, custodia delle cose ed eventuale vendita delle stesse secondo un preciso procedimento previsto dall’art. 1686, commi 1 e 2 c.c. Ne consegue che, in tal caso, il vettore ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute (art.1686, co.3 c.c.). Se il trasporto è già iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione al percorso compiuto, salvo che l’interruzione non sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito. In tal caso, non potendo più essere eseguito il trasporto, il contratto verrà risolto ai sensi dell’art. 1463 c.c.

Nella seconda ipotesi – impedimenti alla riconsegna – qualora il destinatario sia irreperibile, rifiuti o ritardi nel chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente. Nell’ipotesi in cui sorga una controversia tra più destinatari in merito alla riconsegna o alle modalità di quest’ultima o se il destinatario ritarda nel ricevere le cose trasportate, il vettore non ha più l’obbligo di chiedere istruzioni al mittente. Egli potrà, dunque, liberarsi dell’obbligazione tramite il deposito o con la vendita della merce, informando di ciò il mittente.

Infine, la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria delle cose. Ai sensi dell’art.1693, co.1 c.c. “Il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.

Occorre comprendere meglio come vadano interpretati i termini di “perdita” o “avaria”. Nel concetto di “perdita” si fanno rientrare ipotesi di varia natura come la riconsegna delle merci a chi non ne ha diritto, la loro distruzione delle cose, la spedizione in un luogo diverso od ancora la riconsegna di cosa diversa. La perdita, poi, può essere totale o parziale. Nel primo caso il vettore non riconsegna affatto le cose ricevute; nel secondo si ha una diminuzione nel numero o nella quantità di merci consegnate rispetto a quelle spedite. In caso di assenza di deroghe pattizie alla disciplina codicistica, previste dai contraenti nei termini di un eventuale aggravamento della responsabilità vettoriale, nonché di dolo o colpa grave in capo al vettore ovvero ai suoi dipendenti o preposti od ancora a soggetti terzi di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, si applica il limite quantitativo di cui all’art. 1696 c.c. e di cui all’art. 23, paragrafo 3, della CMR del 1956. Più nel dettaglio, i limiti normativamente stabiliti al risarcimento del danno per perdita od avaria delle cose trasportate sono nei termini di 1 Euro per ogni kg di merce persa od avariata per i trasporti nazionali terresti (ex art. 1696 c.c.) o di 8,33 unità di conto per ogni kg di merce persa od avariata per quelli internazionali su strada rientranti nell’ambito di applicabilità della Convenzione di Ginevra del 1956 (ex art. 23, paragrafo 3, CMR).

Per quanto concerne il trasporto merci internazionale, infatti, con l’avvento dell’Unione Europea, si è avvertita con maggiore intensità l’esigenza di uniformità di trattamento della relativa disciplina normativa. I trasporti transnazionali per tale ragione sono regolati in larga misura da Convenzioni internazionali idonee a disciplinarne gli aspetti salienti. La giurisprudenza assicura, poi, la prevalenza del diritto internazionale privato sulle norme nazionali, per gli aspetti non pattiziamente regolati. Il trasporto di merci internazionale su strada, in particolare, è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1956 (c.d. C.M.R.), come successivamente modificata nel 1978.

Affinché possa configurarsi il trasporto internazionale di merci e si rientri dunque nell’ambito di applicabilità della suddetta CMR, tuttavia, é necessario che il trasporto si realizzi tra Paesi differenti di cui almeno uno aderente alla suddetta Convenzione.

La Convenzione di Ginevra (CMR) è stata, peraltro, oggetto di trattazione nel precedente articolo di Norme su Ruote dal titolo “Svolta al digitale: anche in Italia arriva l’E-CMR”, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

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LEGGE
Aprile 5, 2024

Svolta al digitale: arriva in Italia l’E-CMR

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema dell’estensione dell’obbligo RCA

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.03.2024 la Legge di ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione CMR (Protocollo e-CMR), introdotto nel 2008, che permette l’utilizzo e la trasmissione della lettera di vettura in formato elettronico.

La lettera di vettura elettronica (E-CMR) contiene tutte le informazioni obbligatorie di quella cartacea e presenta funzionalità aggiuntive, quali la possibilità di allegare documenti e di autenticazione tramite firma elettronica; potenziando così l’efficienza e la visibilità del processo di trasporto, semplificando e riducendo i tempi per l’accesso e il recupero dei dati, consentendo la rapidità di risposta in occasione dei controlli da parte delle autorità preposte e migliorando in generale la qualità della filiera distributiva. Per chiarezza espositiva, però, facciamo un passo indietro.

La Convenzione che regola i contratti di trasporto internazionale su strada si abbrevia generalmente con la sigla CMR, acronimo di Convention des Marchandises par Route.

Stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, è stata resa esecutiva in Italia nel 1960 e successivamente modificata con il Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia nel 1982.

Il fine perseguito con la Convenzione è quello di regolare in modo uniforme le condizioni del contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con particolare attenzione ai documenti di trasporto ed alle obbligazioni delle parti coinvolte nel contratto.

La Convenzione, fatto salve alcune eccezioni, disciplina ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricezione della merce e quello previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno aderente alla Convenzione.

La Convenzione trova anche applicazione nei trasporti combinati e nel trasporto intermodale, a patto che non si effettui, però, la cosiddetta “rottura” del carico, da intendersi come trasbordo di merce da una modalità di trasporto ad un’altra.

Le norme della Convenzione devono considerarsi, peraltro, prevalenti rispetto a quelle vigenti nei singoli Stati firmatari.

Il CMR elettronico (e-CMR), promosso dall’IRU, invece, è stato introdotto soltanto nel 2008 tramite il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR. Come si è detto, oltre a contenere tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea e ad avere lo stesso valore probatorio, presenta funzionalità aggiuntive, come la possibilità di allegare documenti e foto e l’autenticazione tramite firma elettronica.

L’e-CMR ha indubbi vantaggi in termini di costi, perché elimina l’uso della carta, nonché di trasparenza, consentendo la trasmissione di informazioni più accurate in tempo reale ed è utilizzabile per i trasporti internazionali effettuati tra i Paesi firmatari (al momento 30).

Attraverso il Progetto “e-CMR Italy”, promosso da Unioncamere e Uniontrasporti e realizzato tra il 2022 e il 2023, è stato, del resto, possibile testarne sul campo il funzionamento, valutarne i benefici ed elaborare alcune linee guida per superare possibili elementi critici. Oggi diventa fondamentale svolgere attività di informazione e divulgazione per garantirne una rapida e diffusa adozione da parte delle imprese italiane.

Nel testo normativo recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che “La lettera di vettura elettronica (ECMR) viene emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del contratto di trasporto, tramite trasmissione elettronica, che contiene informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati”.

L’e-CMR è compilata e resa disponibile sui dispositivi mobili dell’autista per la registrazione dell’ora e del luogo di partenza/arrivo e può contenere eventuali note sullo stato del carico, inclusi anche allegati come foto e documentazione, mentre la firma per la presa o l’avvenuta consegna della merce sarà integralmente digitalizzata.

Trattasi di svolta al digitale in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 1056/2020, parte integrante del cosiddetto Pacchetto Mobilità, il quale ha previsto la digitalizzazione delle informazioni nel settore del trasporto merci, atta a consentire un più agevole scambio di informazioni tra operatori economici e tra questi e le autorità competenti, tramite piattaforma EFTI.

La recente ratifica operata dall’Italia del Protocollo Addizionale sull’E-CMR dovrebbe dunque tradursi, nell’ottica del legislatore, in uno snellimento delle procedure di controllo merci, anche se per conoscere i dettagli tecnico-operativi si dovrà attendere l’emanazione di ulteriori decreti attuativi.

Se hai dubbi o domande contatta direttamente il legale all’indirizzo mail: [email protected] o al  numero 0171/413978!

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LEGGE
Marzo 29, 2024

Estensione dell’obbligo RCA per i veicoli adibiti al trasporto

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema dell’estensione dell’obbligo RCA

Forse pochi sanno che il Decreto Legislativo n. 184/2023 ha apportato significative modifiche al Codice delle Assicurazioni Private, estendendo la portata dell’obbligo assicurativo RCA, ora previsto per:

-qualsiasi veicolo a motore circolante sul suolo (non su rotaia) con velocità superiore ai 25 Km/h od un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

– per qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo a motore con velocità superiore ai 25 km/h, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

-per i veicoli elettrici individuati con apposito Decreto Ministeriale, ancora in corso di emanazione.

L’obbligo assicurativo in discorso, dunque, scatta a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, del terreno (privato o pubblico) o dal fatto che il veicolo sia fermo od in movimento, perché a rilevare è la semplice idoneità alla circolazione del mezzo.

L’inosservanza comporta le sanzioni di cui all’art. 193 Codice della Strada, ossia il pagamento di una somma ricompresa tra 866 e 3.464 Euro, il sequestro cautelare del mezzo ed in caso di mancata attivazione della polizza e pagamento della sanzione, la confisca amministrativa del veicolo. Diversamente, per le violazioni commesse in zone con accesso limitato a soggetti autorizzati, scatta esclusivamente la sanzione pecuniaria.

Sono esentati dall’obbligo esclusivamente i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via permanente o temporanea, da un provvedimento delle Autorità (ad esempio fermo amministrativo), quelli inidonei come mezzo di trasporto e quelli la cui circolazione è sospesa per volontà del proprietario (con obbligo di costui di comunicarlo formalmente alla propria Compagnia Assicurativa), secondo quanto previsto dall’art. 122bis Codice delle Assicurazioni Private.

Nell’ultima ipotesi, il periodo di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Compagnia Assicurativa, da effettuarsi a cura del proprietario del veicolo (o dell’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di leasing) entro 10 giorni prima della sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità. La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati dei veicoli assicurati e l’impresa di assicurazione ne dà tempestiva notizia all’assicurato.

Sono stati altresì aumentati i massimali di garanzia, che passano ad Euro 6.450.000 per sinistro per danni alle persone e ad Euro 1.300.000 per sinistro per danni a cose.

Ai sensi del nuovo art. 144bis Codice delle Assicurazioni Private, inoltre, se il rimorchio dispone di un’assicurazione RCA separata, in caso di sinistro il danneggiato può presentare richiesta di indennizzo direttamente alla Compagnia che ha assicurato il rimorchio, se il veicolo trainante non può essere identificato.

Sul punto, inoltre, è stata recentemente diramata una circolare interpretativa della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, la quale ha chiarito che:

– per i rimorchi l’obbligo assicurativo scatta anche quando non sono agganciati ad altro veicolo, considerato che la normativa di nuovo conio estende l’ambito di operatività della RCA al cosiddetto “rischio statico”;

– ciò che fa scattare l’obbligo assicurativo è la funzione naturale del veicolo alla circolazione, ragion per cui l’obbligo in questione non sorge se il mezzo è impiegato in attività diverse dalla circolazione, come nel caso dell’autogru nel momento in cui sollevi o sposti carichi tramite il braccio meccanico.

La circolare in commento chiarisce altresì che i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo in questione sono soltanto quelli azionati esclusivamente da forza meccanica, che devono avere una velocità di progetto massima superiore ai 25 km orari od un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari, nonché che l’obbligo scatta a prescindere dalle ulteriori caratteristiche tecniche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo od in movimento e ricomprende altresì i veicoli utilizzati esclusivamente in zone con accesso soggetto a restrizioni.

 

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INEO COMMUNITY LEGGE
Marzo 21, 2024

Noleggio senza conducente: cosa prevede il codice della strada?

Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema del noleggio senza conducente

La locazione senza conducente è figura contrattuale estremamente diffusa nel settore dell’autotrasporto.

La disciplina normativa di riferimento è stata recentemente modificata con il D.L. n. 69/2023, convertito con L. n. 103/2023, con cui è stato novellato l’art. 84 Codice della Strada. Il legislatore nazionale, infatti, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2022/738 del 6 aprile 2022, adottata in modifica della precedente ed ormai vetusta Direttiva CE 2006/1 del 28.01.2006.

Possono essere oggetto di locazione senza conducente nell’ambito del trasporto merci su strada veicoli quali autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati e trattori (categoria quest’ultima inserita con la riforma del 2023. In virtù dell’operata liberalizzazione normativa della locazione senza conducente, l’impresa locatrice può essere anche estera, purché stabilita in altro Stato Membro UE ed i mezzi noleggiati possono essere adibiti sia al trasporto internazionale che a quello nazionale, ivi comprese le operazioni di cabotaggio.

Non risulta possibile, tuttavia, locare veicoli da imprese che effettuano attività di trasporto in conto proprio, stante il vincolo di destinazione del veicolo previsto dall’art. 88 Codice della Strada.

Risulta abolito il limite di tonnellaggio massimo per i mezzi oggetto di locazione senza conducente, originariamente previsto in 6 tonnellate, ora normativamente previsto soltanto per i mezzi adibiti al trasporto eccezionale. Ciò si traduce nella possibilità di immatricolazione dei veicoli di cui sopra per uso terzi noleggio senza conducente senza alcun limite di massa. Tuttavia, l’utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è ammesso soltanto qualora i predetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate.

Tramite la novella legislativa in commento il legislatore, tuttavia, pone altresì delle condizioni di legittimità ben precise. Il contenuto del contratto di locazione, ad esempio, deve limitarsi alla messa a disposizione del veicolo, senza possibilità di contestuale stipula di un contratto di servizio, concluso con la stessa impresa, riguardante il personale di guida, il mezzo noleggiato deve essere messo a disposizione in via esclusiva all’impresa locataria per l’intera durata del contratto (non essendo dunque configurabile il sub-noleggio o la locazione a più imprese in contemporanea). Il veicolo locato, infine, deve essere guidato da conducenti in forza all’impresa utilizzatrice e non si può dunque fare ricorso a personale alle dipendenze dell’impresa locatrice.

Quanto alla documentazione che va conservata a bordo del mezzo ed esibita in caso di controlli delle Autorità preposte, l’art. 84 Codice della Strada prevede il contratto di noleggio (od estratto autenticato del medesimo) e qualora il conducente non sia il soggetto locatario del veicolo medesimo, altresì il contratto di lavoro di quest’ultimo (o estratto autenticato del medesimo):

Per quanto riguarda le imprese in conto terzi locatarie iscritte al REN-Albo Autotrasporto è stato altresì previsto l’obbligo di registrazione dei veicoli noleggiati senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto, sull’applicativo REN-NOLEGGI, con termine per l’adempimento fissato inizialmente al 15.01.2024 e successivamente prorogato al 15.07.2024. In ragione della suddetta proroga, la previsione normativa ai sensi della quale la registrazione in REN-Noleggi deve avvenire prima dell’uso del veicolo costituirà un vincolo da quando diverrà obbligatoria la suddetta registrazione (i.e. dal 16 luglio 2024). Fino al 15 luglio 2024 resta ferma la facoltà dell’impresa di procedere alla registrazione sia dopo sia prima dell’inizio dell’utilizzo del veicolo.

Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità finanziaria (necessario al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Autotrasporto) i veicoli oggetto di locazione senza conducente-mentre per l’impresa locataria comportano l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, se incapiente- comporteranno una corrispondente riduzione del valore dell’idoneità finanziaria per l’impresa locatrice, che pertanto -nel caso si tratti di impresa di autotrasporto- ha facoltà di dimostrare l’idoneità finanziaria, per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale.

I rimorchi e i semirimorchi locati sono oggetto di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi (al pari dei veicoli a motore) ma non rientrano, da soli, nel computo dell’idoneità finanziaria, incidendo –in aumento o diminuzione- sulla stessa esclusivamente i veicoli a motore.

Quanto alle sanzioni previste per l’inosservanza della disciplina normativa, l’art. 46 L. 298/74 (norma volta a reprimere il trasporto abusivo) si applicherà all’utilizzo per effettuare un trasporto in conto terzi di un veicolo acquisito in locazione senza conducente immatricolato per uso proprio (in virtù del rimando operato dall’art. 88 Codice della Strada). Il novellato art. 84 Codice della Strada, inoltre, prevede ulteriori sanzioni, ai sensi del riformulato comma 7bis, in caso di utilizzo del mezzo ad opera del personale dell’impresa locatrice, di mancato rispetto dell’esclusività del contratto di noleggio, nonché delle altre condizioni poste dal legislatore con la riforma del 2023.

Altresì l’utilizzazione in locazione senza conducente di veicoli ad uso speciale di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, nonché di veicoli per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva superiore a 6 tonnellate è sottoposta a sanzione pecuniaria ai sensi del comma 7 dell’art. 84 Codice della Strada.

 
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LEGGE
Marzo 15, 2024

Il cabotaggio: cenni normativi

Il cabotaggio stradale è l’ammissione ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro UE ad opera di vettori non residenti che eseguono quindi trasporti interni in un Paese UE diverso da quello in cui essi sono stabiliti. A decorrere dal 2021 è ammesso al “cabotaggio” in un singolo Stato Membro, sebbene con limiti più stringenti, anche un Paese terzo.

L’attività si svolge in base alla licenza comunitaria, che deve essere presente, in copia conforme, a bordo del veicolo di massa superiore a 2,5 t.

Il cabotaggio, tuttavia, va eseguito nel rispetto della normativa generale UE e delle disposizioni particolari vigenti nello Stato in cui avviene il cabotaggio, come applicate ai vettori nazionali, relative alle condizioni del contratto di trasporto, alle masse e dimensioni dei veicoli, ai trasporti di particolari categorie di merci (pericolose, deperibili, animali vivi, ecc.), ai tempi di guida e di riposo, etc.

Qualora il conducente sia cittadino di un Paese non appartenente all’area UE e non soggiornante di lungo periodo di uno Stato UE, deve essere munito, oltre che delle abilitazioni alla guida (patente, CQC, ecc.), anche dell’attestato del conducente, al fine di esercitare attività di cabotaggio internazionale.

Un vettore di merci per conto terzi è autorizzato ad effettuare operazioni di trasporto in cabotaggio a condizione che:

  1. Sia titolare di una licenza comunitaria;
  2. Sia giunto nello Stato membro all’interno del quale intende esercitare il cabotaggio avendo precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Tale trasporto può avere avuto origine in un altro Stato membro comunitario o extra UE. Il cabotaggio può avere inizio solo dopo l’ultimo scarico delle merci trasportate nel trasporto internazionale. A seguito del trasporto internazionale con cui il vettore è entrato nello Stato membro, possono essere effettuati al massimo tre trasporti nell’arco dei sette giorni successivi. Decorso tale periodo di tempo il mezzo deve uscire dello Stato membro nel quale non è stabilito.

L’art. 8 del Regolamento CE 2020/1055 ha introdotto il cosiddetto periodo di raffreddamento: un trasportatore non è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo e nello stesso Stato membro nei quattro giorni successivi al completamento del precedente trasporto di cabotaggio eseguito con le regole sopra descritte. Si tratta di una disposizione opportunamente introdotta al fine di evitare che, soprattutto nelle aree più prossime ai confini, si renda possibile eseguire con facilità una serie di trasporti internazionali consecutivi con successivi trasporti in cabotaggio che, di fatto, consentirebbero di attuare un’attività di cabotaggio permanente o continua. Di conseguenza, la disposizione non pregiudica il diritto di effettuare i tre trasporti di cabotaggio consecutivi nello Stato membro ospitante nei sette giorni successivi a un trasporto internazionale in entrata, a condizione, però, che siano trascorsi quattro giorni dall’ultimo scarico nel precedente periodo di trasporti di cabotaggio effettuati in tale Stato membro.

In tema di sanzioni, va menzionato l’art. 46bis L. n. 298/1974, il quale recita:

“Qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1072/2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000 a Euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi”.

Conseguentemente, in caso di controllo su strada di un veicolo addetto al trasporto di cabotaggio, qualora manchi la copia conforme della licenza comunitaria, la lettera di vettura internazionale CMR comprovante il precedente trasporto in ingresso che legittima lo svolgimento dell’attività di cabotaggio od ancora la documentazione relativa ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, la sanzione irrogata sarà ai sensi del predetto art. 46bis L. n. 298/74.

Medesimo trattamento sanzionatorio riceverà, inoltre, l’eventuale superamento del numero di viaggi consentiti in regime di cabotaggio od ancora l’esibizione della documentazione sovra descritta che dovesse risultare incompleta.

Va ricordato, inoltre, che a far data dal febbraio 2022, le Aziende i cui autisti effettuano operazioni di trasporto in regime di cabotaggio in Stati membri diversi quello in cui ha sede l’impresa saranno tenute ad effettuare le dichiarazioni di legge previste in tema di distacco dei conducenti.

Trattasi di censimento dei lavoratori interessati e dei viaggi da effettuarsi sulle piattaforme dedicate, rispettivamente, della Commissione Europea (unitaria per tutti gli Stati Membri UE) e dell’INPS, attività da effettuarsi con anticipo rispetto all’inizio dell’attività di trasporto interessata, pena l’irrogazione di sanzioni molto severe.

A cura di Giulia Dadone

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LEGGE
Marzo 7, 2024

Divieti di circolazione per i veicoli pesanti – disciplina normativa

Il Ministero dei Trasporti, come di consueto, ha pubblicato con Decreto il calendario 2024 relativo ai divieti di circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti con massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate.

Il cosiddetto “Decreto Divieti” è un provvedimento ministeriale che viene emanato ogni anno, all’interno del quale è inserito il calendario dei giorni in cui i mezzi pesanti non possono circolare.

Sul summenzionato provvedimento ministeriale si incardinano i singoli provvedimenti prefettizi, i quali recepiscono nel territorio di riferimento quanto statuito a livello nazionale, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 6 del Codice della Strada (di seguito CdS).

Ne deriva pertanto che le singole Prefetture, alla luce del provvedimento pubblicato dal Ministero, emanano ogni anno un proprio provvedimento relativo al territorio di loro competenza, con il quale indicano le giornate di divieto, nonché la regolamentazione delle ipotesi di circolazione in deroga ai suddetti divieti e le modalità di richiesta delle autorizzazioni che permettano comunque la circolazione in deroga durante i giorni di divieto.

Il MIT, infatti, individua alcune ipotesi di deroga che prendono quale riferimento la categoria merceologica trasportata oppure la provenienza o la destinazione del veicolo, per le quali i divieti non trovano applicazione, oppure sono regolati in maniera differente.

Il cosiddetto “Decreto Divieti” interessa la circolazione dei veicoli su tutte le strade al di fuori dei centri urbani, così come individuate dall’art. 2 CdS.

In particolare, nella definizione normativa di strade extraurbane rientrano:

– le Autostrade;

– le Strade extraurbane.

Ne deriva pertanto che sono interessate alle suddette limitazioni esclusivamente le strade sul territorio nazionale al di fuori dei centri abitati.

I divieti di circolazione ministeriali si applicano ai veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, ai veicoli di dimensioni eccezionali, ovvero impegnati in trasporti in condizioni di eccezionalità (qualunque sia la loro massa complessiva), ai veicoli adibiti al trasporto di alcune merci pericolose (classe 1 e 7) ed ai trattori stradali di massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Per i trattori stradali, quando viaggiano isolati, la massa di riferimento da considerare a tali fini è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

Quanto alle sanzioni previste dal CdS, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottemperi ai divieti ministeriali è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (ricompresa tra 430 e 1730 Euro) ed alla sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 4 mesi (con sospensione della carta di circolazione del veicolo di pari durata).

Per motivi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza è possibile, tuttavia, inoltrare alla Prefettura la richiesta di circolazione in deroga, nei casi e secondo le modalità indicate dallo stesso Decreto ministeriale (si citi ad esempio, il trasporto di alimenti per animali da allevamento o di prodotti agricoli non rientranti nelle categorie soggette ad esenzione o per comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche).

I soggetti interessati, almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza, possono presentare le istanze alla Prefettura della Provincia di partenza del viaggio oppure del luogo dove ha sede l’impresa, l’istanza di autorizzazione.

Si precisa che la Prefettura, al fine del rilascio della citata autorizzazione in deroga, deve necessariamente esaminare e valutare le condizioni della richiesta, pertanto è fondamentale allegare specifica documentazione che comprovi dette necessità.

L’inizio del viaggio può avvenire solo ed esclusivamente se la Prefettura competente ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione in deroga.

Son previste esenzioni dall’osservanza dei divieti in oggetto per particolari categorie di veicoli, quali quelli appartenenti ad enti pubblici (ad es. Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, etc) od adibiti al servizio pubblico (ad esempio fornitura di acqua, nettezza urbana, etc) od ancora rientranti in particolari tipologie (ad es. autocisterne adibite al trasporto di liquidi alimentari).

Sono altresì previste esenzioni per casi particolari normativamente tipizzati, relativi ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione (limitatamente ai giorni feriali e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali), per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedano l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa ed ancora per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

A bordo del veicolo deve sempre trovarsi la documentazione necessaria per poter dimostrare la sussistenza dell’ipotesi eccezionale ed i veicoli devono essere muniti, inoltre, di idonea cartellonistica dai requisiti dimensionali previsti nel dettaglio dal Decreto ministeriale annuale.

I divieti di circolazione in esame non trovano applicazione neppure per i veicoli che trasportano esclusivamente alcune tipologie di merci, anche se circolano scarichi (ad esempio prodotti ad uso medico, prodotti in regime di ATP, animali vivi, etc).

Particolari disposizioni sono, poi, previste per le merci pericolose, in particolare per le materie esplosive, nonché per i materiali radioattivi di cui alle classi n. 1-7 ADR Merci.

Il Decreto ministeriale annuale, infine, prevede generalmente alcune ipotesi di agevolazioni in ordine all’applicazione dei divieti, a seconda della destinazione o della provenienza del veicolo.

Infatti, nel caso il mezzo provenga o sia diretto all’estero, oppure verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia), gli orari di divieto della circolazione subiscono delle modifiche in ordine all’inizio e/o alla fine del divieto, con conseguente anticipo della sua fine o posticipo del suo inizio dalle due alle quattro ore.

Vanno, altresì, menzionate le disposizioni ad hoc previste per il trasporto intermodale.

Per trasporto intermodale si intende il trasferimento di merce organizzata in unità di traffico intermodali “UTI” (le più diffuse sono i container) da una punto di prelievo a una destinazione finale mediante l’utilizzo di due o più tipologie di mezzi di trasporto.

Alla luce della natura della logistica che attiene alla suddetta categoria di trasporti, il “Decreto Divieti” dispone da prassi alcune deroghe in ordine agli orari di inizio e di fine del divieto a seconda della tipologia di viaggio e/o dei mezzi di trasporto utilizzati.

 

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LEGGE
Febbraio 29, 2024

Conducente senza CQC: quali sono le conseguenze di legge?

E’ noto che in caso di controlli di polizia, siano previste sanzioni amministrative severe per il conducente sprovvisto di CQC. Quello che molti ignorano, però, è che siano previste conseguenze anche per l’azienda proprietaria del mezzo, tra cui il fermo amministrativo del veicolo per 60/90 giorni. E’ bene, dunque, prestare particolare attenzione alla validità della CQC del personale viaggiante, per evitare conseguenze particolarmente pesanti per gli affari commerciali. Per maggiore chiarezza, tuttavia, val bene soffermarsi sulle definizione generale della cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC) e sull’apparato sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

La CQC (Carta di qualificazione del conducente, appunto), introdotta dall’Unione Europea con la Direttiva 200/59/CE è un documento di idoneità alla guida di cui devono essere in possesso i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone/cose titolari delle patenti di guida di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E o DE. Ha valenza quinquennale e va successivamente rinnovata frequentando un corso di formazione periodica di 35 ore.

Quanto alle sanzioni previste dal Codice della Strada in materia, vanno menzionate:

-l’art.126, comma 11, ai sensi del quale al conducente con CQC scaduta di validità viene irrogata una multa ricompresa tra 158 e 638 Euro, con contestuale ritiro del titolo abilitativo scaduto (solo se su supporto separato dalla patente in corso di validità), nel caso in cui venga sorpreso a circolare senza svolgere attività professionale di autotrasporto cose o se titolare di patente non italiana. L’azienda proprietaria del mezzo risulta responsabile in solido per la sanzione pecuniaria riportata dal proprio dipendente ai sensi dell’art. 196 CdS. Soltanto se il trasgressore è munito di patente di guida italiana e di CQC (scaduta) attestata dal codice 95 sul retro della stessa ed è sorpreso a circolare nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni e ciò anche se di proprietà di soggetto diverso dal trasgressore (in ipotesi, l’azienda presso cui il medesimo lavora come dipendente), od addirittura a sequestro finalizzato alla confisca amministrativa, se la violazione risulta reiterata. In quest’ultimo caso, la sanzione pecuniaria risulta, peraltro, molto più severa (si applicano gli importi previsti dall’art. 216 comma 6 CdS) ed anche in questo caso è prevista la responsabilità in solido dell’azienda ex art. 196 CdS;

– art. 116 commi 16-18, ai sensi del quale al conducente alla guida senza possesso della CQC (perché mai conseguita) viene irrogata una sanzione pecuniaria ricompresa tra 408 e 1634 Euro, in relazione alla quale l’azienda proprietaria del mezzo è responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 CdS, con conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. All’azienda proprietaria del mezzo, inoltre, può essere irrogata altresì una sanzione amministrativa ricompresa tra i 397 ed i 1592 Euro a titolo di incauto affidamento (ai sensi del comma 14 del predetto articolo).

Caso diverso è infine quello previsto dall’art. 180, commi 5 e 7 CdS, che disciplina l’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia stato fermato dalle Autorità senza CQC al seguito (pur avendola conseguita): in quest’ipotesi al trasgressore, multato con sanzione ricompresa tra 42 e 173 Euro, viene consentita l’esibizione, presso gli uffici di polizia, del documento in originale entro il termine indicato dall’Autorità. Soltanto in caso di inottemperanza, al soggetto verrà irrogata un’ulteriore sanzione per l’inottemperanza all’ordine di esibizione (comma 8), da cui consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza originaria del documento da presentare (in questo caso, ai sensi del summenzionato art. 116 CdS).

In conclusione, alla luce del quadro normativo dianzi evidenziato, è opportuno che il datore di lavoro si assicuri che i propri autisti effettuino viaggi su strada con una CQC in corso di validità, al fine di evitare conseguenze economicamente non trascurabili.

Avv. Giulia Dadone

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