E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024 il cosiddetto “Decreto Autovelox”, volto ad arginare-quantomeno secondo il disegno ministeriale- la pratica di posizionamento “a tappeto” di strumenti di rilevazione della velocità ad opera degli Enti Locali all’esclusivo fine di rimpinguare le casse pubbliche.
Va chiarito subito, però, che oggetto del nuovo testo licenziato dal Ministro Salvini è esclusivamente l’attività di contestazione differita dell’eccesso di velocità, tramite dispositivi fissi o mobili. Diversa regolamentazione è prevista, infatti, per l’utilizzo di postazioni mobili od a bordo di veicoli in movimento delle Autorità preposte al controllo che necessitano dell’operatore umano per il loro funzionamento, per cui si procede con la contestazione immediata.
Il “Decreto Autovelox” dispone che i dispositivi di rilevazione dovranno essere oggetto di segnalazione anticipata, tramite il posizionamento di idonea cartellonistica ad almeno 1 km di distanza. È importante sottolineare, tuttavia, come il nuovo testo ministeriale non prenda posizione sull’annosa tematica affrontata dalla recente pronuncia della Cassazione n. 10505/2024, in merito alla distinzione tra la procedura di omologazione ed approvazione dell’autovelox ed alla necessità che vengano entrambe esperite ai fini della legittimità della contestazione (unitamente al processo di taratura).
Allo scopo di regolamentare in maniera più organica la collocazione degli autovelox, il decreto rafforza, infine, i poteri sussistenti in capo ai Prefetti. Saranno gli stessi a determinare con idoneo provvedimento dove posizionare i dispositivi, con particolare attenzione alle aree interessate da un elevato tasso di incidentalità rilevato nell’ultimo quinquennio e dove risulti particolarmente difficile la contestazione immediata a causa di condizioni strutturali del luogo (quali ad esempio la presenza di più corsie per senso di marcia, tali da non consentire di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza).
Infine, le rilevazioni della velocità saranno effettuate tenendo conto dei limiti previsti per le diverse tipologie di strada. Più nel dettaglio, per le strade urbane il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada e comunque non inferiore ai 50 km/h. Previsione importante quest’ultima, volta ad impedire imposizioni arbitrarie ed eccessivamente “al ribasso” ad opera delle Autorità preposte al controllo.
Per le autostrade e strade extraurbane principali, invece, il limite massimo di velocità consentito non potrà comunque essere inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada.
Al fine di evitare contestazioni a catena sul medesimo tratto di percorrenza è prevista, inoltre, una distanza minima tra i singoli apparati di rilevazione della velocità, di cui la pianificazione prefettizia dovrà tenere conto ai fini del posizionamento dei singoli dispositivi, pena l’illegittimità delle multe irrogate.
L’obiettivo perseguito dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è dunque quello di ottimizzare l’utilizzo degli autovelox, dando la priorità al collocamento di strutture fisse invece di quelle mobili e perseguendo quale finalità principale quella di evitare incidenti, tramite il posizionamento di tali dispositivi in aree particolarmente sensibili, come ad esempio scuole, asili e presidi ospedalieri.
Ancora molte, tuttavia, le questioni cui il Decreto Ministeriale non dà risposta univoca e che, con tutta probabilità, sarà onere del versante giurisprudenziale dirimere. Si è già fatta menzione dei controlli che ad avviso degli Ermellini, pronunciatisi recentemente sul punto, devono essere effettuati sui dispositivi elettronici di rilevazione della velocità ai fini della legittimità delle contestazioni (approvazione, omologazione e taratura). Altro aspetto controverso è rappresentato, poi, dai requisiti ministeriali richiesti per la collocabilità di strutture fisse di rilevazione della velocità, poiché non è chiaro se la zona interessata debba essere soggetta ad un elevato livello d’incidentalità e caratterizzata dall’impossibilità od estrema difficoltà di contestazione immediata per via delle condizioni strutturali/di traffico oppure se siffatti requisiti possano sussistere anche in via alternativa.
Val bene ribadire, infine, che l’applicazione del Decreto Autovelox si estende anche ai dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del medesimo, i quali, laddove non conformi alle nuove disposizioni, andranno posizionati secondo le nuove regole entro un anno dall’entrata in vigore del testo ministeriale od in alternativa disinstallati. Eventuali verbali di contestazione elevati tramite apparecchi non in linea con i nuovi parametri saranno dunque passibili d’annullamento in sede giurisdizionale in quanto illegittimi.


